Quando si consideri la catena di fornitura di un’impresa che abbia inteso realizzare il proprio programma industriale avvalendosi di imprese appaltatrici e subappaltatrici, non possono essere trascurati i rischi economici (inderogabili) derivanti dall’art. 29, c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale il datore di lavoro committente è responsabile in solido con ciascun datore di lavoro appaltatore e subappaltatore per le retribuzioni che questi non abbiano eventualmente corrisposto ai lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto di appalto e subappalto nonché per le correlate contribuzione obbligatoria – comprensiva dei premi assicurativi – e ritenute fiscali. Tale regime di solidarietà opera sino al secondo anno successivo al termine del contratto.
Fermo restando che all’art. 29, c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 si accompagnano altre forme di responsabilità solidale che possono incrementare incisivamente l’entità del rischio economico correlato a programmi industriali realizzati attraverso processi di decentramento produttivo, è evidente come la gestione di tale rischio non possa prescindere né da una rigorosa selezione di appaltatori e subappaltatori né da verifiche periodiche condotte sia attraverso l’analisi di elementi documentali che tramite l’osservazione diretta del teatro lavorativo.
L’impiego di un registro digitale distribuito per la gestione del rischio economico inerente alla catena di fornitura
Per governare tale fonte di rischio, che può inficiare l’economicità del contratto così come compromettere la stabilità della catena di fornitura, è necessario che l’impresa disponga di dati e documenti che attestino l’effettivo adempimento degli obblighi sia di corresponsione della retribuzione dovuta ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dei contratti di appalto e subappalto che di versamento della contribuzione obbligatoria, dei premi assicurativi e delle ritenute fiscali.
La gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati raccolti a tal fine può essere realizzata mediante un registro digitale distribuito (RDD), nel quale il datore di lavoro committente e ciascun datore di lavoro appaltatore e subappaltatore compresi nel ciclo produttivo costituiscono un ‘nodo’ del registro stesso.
Un RDD è un registro privato distribuito in quanto i documenti e le informazioni rilevanti ai fini della gestione del rischio economico di cui sopra costituiscono una ‘catena di blocchi’. Ogni blocco impresso nel RDD è caratterizzato da un codice univoco – indicante l’autore della registrazione e dotato di marcatura temporale – ed è replicato in ciascun nodo mediante l’impiego di una rete privata (virtual private network), alla quale solo un soggetto qualificato può accedere. Dunque, ogni nodo possiede l’esatta copia del registro.
Peraltro, l’opzione per il ricorso ad una rete privata consente, oltre che di gestire in autonomia informazioni critiche, di ridurre sensibilmente i rischi di replicazione e di compromissione dei documenti, riducendo la complessità che caratterizza il funzionamento del registro e contenendo significativamente i costi per la sua manutenzione in regime di sicurezza.
Al funzionamento del RDD può essere associato un software che consente di rilevare inadempimenti degli obblighi d’informazione ed effettuare segnalazioni secondo modalità e termini che possono essere regolati dal committente mediante un apposito disciplinare, che disciplina sia il funzionamento del RDD così come dei flussi informativi necessari alla gestione del rischio economico.
Data la versatilità di un RDD privato, esso potrebbe essere utilizzato per la gestione di i) un sistema di prevenzione e protezione, anche in relazione ai rischi interferenziali per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ii) un modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 od ancora in fase di esecuzione di un contratto pubblico (è lo stesso art. 30, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che promuove l’introduzione di processi d’automazione da parte della stazione appaltante, formulando un espresso riferimento alle tecnologie di registro distribuito), senza che ciò comporti l’osservanza di limiti o vincoli imposti dal fornitore della soluzione tecnologica.
I principi di rendicontazione societaria di sostenibilità nell’ambito della catena del valore
Oltre alle applicazioni più sopra menzionate, il ricorso ad un RDD può agevolare l’adempimento degli obblighi d’informativa relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità, preservando la gestione autonoma di informazioni e dati critici.
Come noto, il D.Lgs. n. 125/2024, entrato in vigore lo scorso 25 settembre, ha introdotto norme di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) applicabili già con riferimento all’esercizio 2024 agli enti d’interesse pubblico di grandi dimensioni – ad esempio, istituti di credito e società quotate nei mercati regolamentati con almeno 500 lavoratori occupati in media nel corso dell’anno – e, a far tempo dall’esercizio 2025, alle imprese di grandi dimensioni che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: i) 25 milioni di euro di stato patrimoniale, ii) 50 milioni di ricavi netti e iii) un numero medio di dipendenti occupati superiore a 250.
Tra i principi di rendicontazione introdotti dalla richiamata direttiva e disciplinati in dettaglio dal regolamento delegato (UE) 2023/2772, rileva, per quanto qui d’interesse, il principio ESRS S2 (‘Lavoratori nella catena del valore’), che impone all’impresa rientrante nell’ambito d’applicazione del citato D.Lgs. n. 125/2024 di rendere noti gli effetti che l’attività dell’impresa riverbera sui lavoratori facenti parte della catena del valore, evidenziando:
- le modalità secondo cui, in termini di impatti rilevanti (positivi o negativi così come effettivi o potenziali), la strategia e l’operatività dell’impresa incidono sui lavoratori nella catena del valore;
- le azioni che l’impresa pone in essere al fine di prevenire, mitigare o rimediare ad impatti negativi (effettivi o potenziali) ovvero per affrontare rischi e opportunità;
- gli effetti finanziari che nel breve, medio e lungo termine possono derivare da rischi e opportunità rilevanti.
Tali obblighi d’informativa è stabilito siano adempiuti includendo sia dati retrospettivi che di prospezione che, è evidente, esigono rinnovate modalità di raccolta, trattamento, conservazione e interpretazione. Almeno con riferimento alla catena di fornitura, contenuta nella più ampia catena del valore, detti obblighi d’informativa potrebbero essere adempiuti attingendo ad un RDD in uso; in tal modo, sarebbe garantita l’immediata e incondizionata accessibilità a detti dati e informazioni e preservata l’autonomia e la riservatezza del processo di rendicontazione.