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Golden power Ue contro scalate ostili di aziende estere (nel mirino quelle Usa e cinesi). Le maxi-multe

Vestager

La Commissione Ue lancia lo scudo contro le scalate in Europa delle società che ricevono aiuti di Stato extra-Ue. Una sorta di ‘golden power’ europeo pensato per affrontare efficacemente i sussidi esteri che causano distorsioni e danneggiano la parità di condizioni nel mercato unico. Possono scattare sanzioni salate. L’obiettivo è promuovere un mercato unico equo e competitivo, creando così le giuste condizioni affinché l’industria europea possa prosperare.

Obbligo di notifica per ottenere l’ok dall’Antitrust ai merger

Le aziende che ricevono oltre 50 milioni di euro di sovvenzioni estere e cercano di rilevare attività in Ue per oltre 500 milioni di euro o partecipare a contratti d’appalto da almeno 250 milioni di euro dovranno notificare l’operazione a Bruxelles e ottenere la sua approvazione. Lo ha annunciato la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager, presentando la “proposta di Regolamento per affrontare le distorsioni causate da sovvenzioni estere nel mercato unico”.

Per garantire il libero mercato nell’Ue e la parità di condizioni tra aziende, “quando una società estera che vuole acquisire un’impresa Ue“, Bruxelles potrà chiedere informazioni sull’azienda acquirente e “se le informazioni fornite non sono corrette, avremo gli strumenti per sanzionare le persone che non ci hanno detto la verità”, ha messo in guardia Vestager, titolare del dicastero Ue della concorrenza. “Quando non riusciamo a ottenere le informazioni da noi richieste”, la Commissione propone “una disposizione che ci consentirà di prendere una decisione sulla base delle informazioni che abbiamo già”sull’azienda acquirente, ha precisato la commissaria. “Questo ovviamente è un forte incoraggiamento per darci solide basi prima che prendiamo una decisione”, ha spiegato Vestager rispondendo ai giornalisti.

In merito alle aziende estere in mano ai Governi di altri Paesi, la commissaria ha tagliato corto: “Abbiamo l’obbligo di essere neutrali, così come lo siamo all’interno dell’Unione”. “Ci comportiamo allo stesso modo con le società di proprietà statale e con le aziende private: faremo altrettanto anche quando si tratta di una società estera che vuole acquisire un’azienda Ue”, ha concluso Vestager. 

Quando scattano le sanzioni

Secondo l’articolo 15 del Regolamento, la Commissione può imporre, mediante decisione, ammende e penalità di mora qualora un’impresa interessata o un’associazione di imprese, intenzionalmente o per negligenza:
a) fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;
(b) produce i libri contabili richiesti o altri documenti relativi all’attività in forma incompleta durante le ispezioni
(c) fornisce una risposta errata o fuorviante,
(d) non riesce a rettificare entro un termine fissato dalla Commissione una risposta errata, incompleta o fuorviante fornita da un membro del personale, o
(e) omette o rifiuta di fornire una risposta completa sui fatti relativi all’oggetto e allo scopo di un’ispezione ordinata
(f) rifiuta di sottoporsi alle ispezioni ha rotto i sigilli

A quanto ammontano le sanzioni

Le ammende erogate possono essere diverso tipo: in alcuni casi non superano l’1% del fatturato aggregato dell’impresa o associazione di imprese interessate .
Per le sanzioni pecuniarie periodiche non superano il 5% del fatturato aggregato medio giornaliero dell’impresa o associazione di imprese interessate nell’esercizio precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a partire dalla data stabilito nella decisione, fino a quando non fornisce informazioni complete e corrette come richiesto dalla Commissione.
Prima di adottare qualsiasi decisione, la Commissione fissa un termine finale di due settimane per ricevere le informazioni mancanti dall’impresa o dall’associazione di imprese interessate.
Se un’impresa interessata non rispetta una decisione, la Commissione può imporre:
a) sanzioni pecuniarie non superiori al 10% del fatturato aggregato dell’impresa interessata nell’anno di esercizio precedente; e
b) penalità di mora non superiori al 5% del fatturato aggregato medio giornaliero dell’impresa interessata nel precedente esercizio commerciale per ogni giorno di inadempienza, a partire dal giorno della decisione della Commissione che impone tali penalità, fino a quando la Commissione ritenga che l’impresa interessata si attiene alla decisione

Nel fissare l’importo della multa o della somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della legge, si terrà conto della natura, della gravità e della durata dell’infrazione, tenendo in debito conto i principi di proporzionalità e di adeguatezza, si legge nell’articolo 15 della proposta di Regolamento.

I settori oggetto dello ‘scudo’ europeo

Le norme dell’UE riguardanti la concorrenza, gli appalti pubblici e la difesa commerciale svolgono un ruolo importante nel garantire condizioni eque per le imprese attive nel mercato unico. Nessuno di questi strumenti si applica alle sovvenzioni estere che conferiscono ai beneficiari un vantaggio indebito quando acquistano imprese dell’UE, partecipano ad appalti pubblici o intraprendono altre attività commerciali nell’UE. Queste sovvenzioni estere possono assumere forme diverse, come prestiti a tasso zero o altre garanzie statali illimitate nel contesto di finanziamenti sottocosto, accordi a imposizione zero o sovvenzioni finanziarie dirette.

Come funziona il Golden power europeo

Secondo il Regolamento proposto, la Commissione avrà il potere di controllare i contributi finanziari concessi dalle autorità pubbliche di un paesi terzi che vanno a vantaggio delle imprese che svolgono un’attività economica nell’UE e, se del caso, di porvi rimedio.

In tale contesto, il regolamento propone l’introduzione di tre strumenti, di cui due basati sulla notifica e uno strumento generale di controllo del mercato. Più specificamente:

Per quanto riguarda i due strumenti basati sulla notifica, l’acquirente o l’offerente dovrà notificare ex ante qualsiasi contributo finanziario ricevuto da un governo non UE in relazione a concentrazioni o appalti pubblici conforme alle soglie di cui sopra. In attesa dell’esame da parte della Commissione, la concentrazione in questione non può essere portata a termine e l’appalto non può essere aggiudicato all’offerente oggetto dell’indagine. Vengono stabiliti termini vincolanti per la decisione della Commissione.

Come prevede la proposta di Regolamento, se un’impresa non rispetta l’obbligo di notificare una concentrazione oggetto di sovvenzione o un contributo finanziario nel quadro di un appalto conformi alle soglie previste, la Commissione può infliggere ammende e riesaminare l’operazione come se fosse stata notificata.

Lo strumento generale di controllo del mercato

Lo strumento generale di controllo del mercato, d’altro canto, consentirà alla Commissione di esaminare altre tipologie di situazioni di mercato, come gli investimenti in nuovi settori o le concentrazioni e gli appalti al di sotto delle soglie indicate quando sospetta la presenza di una sovvenzione estera. In questi casi, la Commissione potrà avviare controlli di propria iniziativa (ex officio) e potrà richiedere notifiche ad hoc.

Sulla base dei riscontri ricevuti sul Libro bianco, l’applicazione del regolamento spetterà esclusivamente alla Commissione, per garantirne l’applicazione uniforme in tutta l’UE.

Se dovesse accertare l’esistenza di una sovvenzione estera distorsiva, la Commissione valuterà, ove giustificato, i possibili effetti positivi della sovvenzione estera e l’equilibrio tra tali effetti e quelli derivanti dalla distorsione.

Se gli effetti negativi superano quelli positivi, la Commissione avrà facoltà di imporre misure di riparazione o di accettare impegni che pongano rimedio alla distorsione da parte delle imprese interessate.

Misure di riparazione e impegni

Per quanto riguarda le misure di riparazione e gli impegni, il regolamento proposto prevede una serie di misure di riparazione strutturali o comportamentali, quali la cessione di determinati attivi o il divieto di un determinato comportamento di mercato.

In caso di operazioni notificate, la Commissione avrà inoltre facoltà di vietare l’acquisizione sovvenzionata o l’aggiudicazione dell’appalto pubblico all’offerente che beneficia di sovvenzioni.

Prossime tappe

Il Parlamento europeo e gli Stati membri discuteranno ora la proposta della Commissione nel contesto della procedura legislativa ordinaria in vista dell’adozione di un testo definitivo del regolamento.

La proposta sarà inoltre aperta a una consultazione pubblica di otto settimane.

Una volta adottato, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutta l’UE.

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