Il bonus cultura sarà per sempre una certezza per i 18enni, purché siano residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. Infatti, il bonus è stato stabilizzato e reso permanente dalla legge di Bilancio 2022, che stanzia per l’iniziativa un limite massimo di spesa di 230 milioni di euro per ogni anno, a partire da questo.
Per cui, al momento non si conosce ancora l’importo che sarà erogato a chi compie 18 anni nel 2022. Le somme assegnate con la Carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Bonus cultura, quando si conoscerà l’importo per i 18enni?
Entro febbraio 2022, gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa saranno definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Saranno anche indicati i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, su cui sarà “caricato” il bonus. Dalla prima edizione del bonus cultura, nel 1998, la carta si attiva online dal sito 18app attraverso SPID.
Bonus cultura da spendere per:
La carta elettronica sarà utilizzabile per:
- acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo,
- libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale,
- musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali
- per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
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Infine, è compito del Ministero della cultura vigilare sul corretto funzionamento dell’iniziativa e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati.