Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha avviato un procedimento per l’adozione di un regolamento finalizzato a garantire il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech e all’istigazione all’odio basato su etnia, sesso, religione o nazionalità nei servizi media audiovisivi.
Agcom definirà uno schema da sottoporre a consultazione pubblica al fine di acquisire ogni più utile elemento di informazione da parte dei soggetti interessati. La decisione dell’Autorità – relatori il Presidente Angelo Marcello Cardani e il Commissario Antonio Nicita – segue altri provvedimenti sul tema adottati nei mesi scorsi, in particolare l’“atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento” (la delibera n. 424/16/CONS).
Con riferimento al tema dell’hate speech, l’Autorità ha considerato il rischio che la crescente centralità nel dibattito pubblico nazionale ed internazionale delle politiche di governo dei flussi migratori provenienti da Paesi in stato di guerra o in emergenza economico-sociale, possa generare posizioni polarizzate e divisive in merito alla figura dello straniero e alla sua rappresentazione mediatica, favorendo generalizzazioni e stereotipi che minano la coesione sociale, ché offendano la dignità del migrante o, in ogni caso, di categorie di persone oggetto di discorsi d’odio e di discriminazione su base etnica o religiosa.
Al riguardo, in ragione della pervasività del mezzo radiotelevisivo e dell’importante contributo che l’informazione radiotelevisiva svolge in ordine alla formazione di un’opinione pubblica sulla corretta rappresentazione dello straniero, sull’inclusione sociale e sulla promozione della diversità, l’Autorità ritiene essenziale adottare un regolamento volto a prevenire e combattere fenomeni di discriminazione, spesso alimentati da strategie di disinformazione, in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, in particolare allorquando alimentato da notizie inesatte, tendenziose o non veritiere.
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), i crimini generati dall’odio, prevalentemente basati su razzismo e xenofobia sono quasi raddoppiati nell’arco di un triennio, dal 2013 al 2016, confermando i timori di una possibile correlazione tra la crescente diffusione dei discorsi d’odio (hate speech) sui diversi media e l’incremento di aggressioni concrete e violente (hate harm), ancorché isolate, nei confronti di categorie di persone oggetto di azioni mirate, secondo un preoccupante schema che sembra accomunare, peraltro, i numerosi episodi accaduti negli ultimi mesi, con la ribalta assunta, sui diversi media, dal dibattito pubblico nazionale ed internazionale sul fenomeno dei flussi migratori e delle politiche di soccorso umanitario, accoglienza, integrazione ed educazione alla diversità.
A ciò si aggiunge la circostanza che gli argomenti trattati nei programmi informativi e di intrattenimento radio-televisivo vengono spesso ripresi nei social media che rappresentano forme significative, talvolta prevalenti per alcune fasce della popolazione, di accesso alle informazioni, nonché di espressione, formazione e sedimentazione dell’opinione pubblica.
Dal momento che l’esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell’art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, devono concorrere a fornire alla pubblica opinione un’informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica, l’Autorità rileva che l’esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità, di essenzialità e attualità, a partire dalla corretta rappresentazione dei fatti e dalla diffusione di dati verificati e di comparazioni statisticamente significative.
Con il procedimento avviato, l’Autorità intende rispondere alla necessità di fornire una regolamentazione di vigilanza del precetto contenuto nel citato articolo 32, comma 5, del Testo unico affinché nei servizi di media audiovisivi e radiofonici, pur nel pieno dispiegarsi della libertà editoriale e di espressione, sia nondimeno assicurato l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali di dignità della persona e del principio di non discriminazione, oltre che il divieto di incitamento all’odio basato su etnia, sesso, religione e nazionalità, nonché di procedere ad uno specifico monitoraggio circa le tematiche di pluralismo politico-sociale rilevanti a tal fine.
Il procedimento di definizione dello schema di regolamento da sottoporre a consultazione pubblica si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità.