“Faccine” e punteggi associati ai volti dei lavoratori nella bacheca aziendale. Era questo il sistema adottato da una cooperativa toscana che opera nel settore della logistica (pulizie, facchinaggio, traslochi) per valutare l’attività dei propri dipendenti. Ogni settimana la cooperativa affiggeva nella bacheca aziendale un cartello nel quale i volti dei dipendenti erano associati a emoticon che rappresentavano i giudizi, positivi o negativi, espressi dalla cooperativa. Nella bacheca erano affisse anche le eventuali contestazioni disciplinari.
Un tale uso dei dati personali dei lavoratori è illecito perché lede la loro dignità, la loro libertà e la loro riservatezza. Lo ha stabilito il Garante per la privacy che ha vietato all’azienda di proseguire il trattamento dei dati dei dipendenti.
Dagli accertamenti avviati dall’Autorità su segnalazione di alcuni lavoratori è emerso che la cooperativa aveva messo in atto una sorta di “concorso a premi” obbligatorio per i lavoratori, con relativo prelievo mensile dalla busta paga della quota di partecipazione, e pubblicava nella bacheca aziendale le valutazioni settimanali sull’attività di ciascun dipendente, cui corrispondevano l’attribuzione di un punteggio valido per il concorso, nonché le eventuali contestazioni disciplinari. Le valutazioni, espresse con sei diverse tipologie di emoticon e con giudizi sintetici quali “assenteismo”, “simulazione malattia”, “perdita di lavoro causa scarso servizio o danni”, oppure l’espressione “licenziato”, comparivano accanto alle foto dei dipendenti individuati con cognome e iniziale del nome. La valutazione negativa comportava una decurtazione dallo stipendio.
Nel disporre il divieto il Garante ha ricordato che il datore di lavoro può trattare le informazioni necessarie e pertinenti per la gestione del rapporto di lavoro in base a quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dal contratto di lavoro individuale. Tra questi rientrano senza dubbio i dati necessari ad effettuare la valutazione sul corretto adempimento della prestazione lavorativa e ad esercitare il potere disciplinare nei modi e nei limiti previsti dalla disciplina di settore. Ma non certo la sistematica messa a disposizione sulla bacheca aziendale delle valutazioni e dei rilievi disciplinari a tutti i dipendenti e ad eventuali visitatori, tutti soggetti non legittimati a conoscere questo tipo di informazioni, peraltro prima della conclusione del procedimento e in assenza di eventuali repliche degli interessati.