La localizzazione dei veicoli aziendali non può realizzare un monitoraggio costante dei lavoratori. Questa la decisione del Garante della privacy in merito alla richiesta di verifica preliminare, presentata da un’azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, relativa ad un sistema Gps installato su automezzi e apparati mobili in dotazione ad autisti ed operai. Lo scrive oggi il Garante nel suo bollettino periodico, aggiungendo che lo scopo del sistema è assicurare il migliore impiego delle risorse, il coordinamento dei mezzi, la sicurezza del personale e tutelare il patrimonio aziendale.
In quest’ottica la società ha correttamente provveduto ad acquisire la specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, nel rispetto della disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, anche dopo le modifiche introdotte dal cosiddetto Jobs Act. I dati concernenti la posizione geografica dei dispositivi radiomobili assegnati alle squadre a piedi, non verranno memorizzati, diversamente da quelli dei dispositivi installati sui mezzi di raccolta “porta a porta” che saranno invece registrati.
Nell’esaminare il progetto, il Garante ha sottolineato che i dati delle coordinate geografiche, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non possono considerarsi anonimi, in quanto, sebbene il sistema di geolocalizzazione non li associ direttamente ai singoli operatori, l’incrocio con i dati del “sistema turni”, preordinati da uno specifico software, consente di risalire all’identità del dipendente a cui sia stato assegnato uno specifico dispositivo.
Per evitare il controllo continuativo a distanza dei lavoratori l’Autorità ha dunque proposto una rilevazione cosiddetta “ad eventi”, che dovrà avvenire nel momento in cui l’automezzo giunga in prossimità di un punto di raccolta già precedentemente georeferenziato.
Il Garante ha ammesso il trattamento dei dati raccolti nei due distinti sistemi (geolocalizzazione e predisposizione dei turni) per l’ulteriore finalità di individuazione e gestione di eventuali anomalie nello svolgimento del servizio, in conformità alla vigente disciplina del lavoro sui controlli a distanza, purché nel rispetto delle previste garanzie a tutela e protezione dei dati degli interessati e con modalità proporzionate. In tal senso, il Garante ha precisato che la consultazione di questi dati potrà esser effettuata (a cura degli incaricati, dotati di credenziali di accesso personalizzate, e registrata in appositi file di log) solo in presenza della concreta ricorrenza di anomalie (es. gravi irregolarità nel servizio) che siano state predeterminate e rese note ai lavoratori insieme alle modalità per l’eventuale trattamento dei dati.
Tra le misure previste in generale dal Garante, la necessità di trattare solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti entro limiti temporali congrui rispetto alle finalità perseguite. Trascorso il termine di conservazione dei dati, questi potranno essere storicizzati solo in forma anonima. Il trattamento dei dati personali dovrà essere notificato all’Autorità e dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza a protezione degli stessi.