Il software di proctoring usato dalla Bocconi durante il Covid per il controllo a distanza degli studenti in sede di esame torna sotto giudizio. Il nodo da sciogliere è se Il sistema abbia violato o meno la privacy degli studenti, profilandone il volto e i comportamenti in modo illegittimo. In altre parole la domanda è se il software abbia proceduto ad un riconoscimento facciale indebito per controllare gli studenti.
Lo dovrà appurare nuovamente la Corte di Cassazione, che ha riaperto il contenzioso tra il Garante della Privacy e l’Università Bocconi, annullando la sentenza del Tribunale civile che nel 2022 aveva quasi azzerato la sentenza di 200mila euro comminata dall’Authority nel 2021, riducendola a 10mila euro.
Quindi, il caso adesso è riaperto e servirà un nuovo giudizio per dirimere una questione che riguarda il trattamento dei dati personali e l’accusa da parte del Garante Privacy di mancata informativa, indebita profilazione e riconoscimento facciale degli studenti da parte del software di proctoring dell’Università durante il Covid. Dulcis in fundo, dati degli studenti inviati indebitamente oltreoceano negli Usa.
Che cos’è il proctoring online?
Per definizione, il proctoring è l’atto di monitorare le persone che partecipano a un esame per garantire che non ci siano imbrogli. Il proctoring è svolto da un proctor. Il proctor è di solito una persona qualificata e neutrale che verifica l’identità del candidato prima dell’esame ed è presente per tutta la durata dell’esame per monitorare il processo e garantire che non vengano infrante le regole dell’esame.
Il proctoring online si riferisce alla sorveglianza digitale degli esami online.
Studente inglese contro il software della Bocconi
Contro il software di proctoring della società americana Respondus era giunto io reclamo da parte di uno studente inglese della Bocconi, che “ha lamentato possibili violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali in relazione all’impiego di un sistema di supervisione (proctoring) nell’ambito dello svolgimento delle prove scritte d’esame degli studenti, al fine di identificare questi ultimi e/o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d’esame”, si legge nel provvedimento del Garante.
In particolare, LockDown Browser inibisce “specifiche funzionalità dei dispositivi in uso agli studenti”. Respondus Monitor cattura “le immagini video e lo schermo dello studente, identificando e contrassegnando con un flag i momenti in cui sono rivelati comportamenti insoliti e/o sospetti mediante registrazione video e istantanee scattate a intervalli casuali per tenere traccia di comportamenti anomali”.
Il volto dello studente viene così immortalato ad esempio nei momenti in cui non guarda il monitor (comportamento giudicato sospetto) e con esso anche l’interno domestico.
La sanzione
In parole povere si tratterebbe di un programma per il riconoscimento facciale. Di più: a fine prova, “il sistema elabora il video, inserendo segnali di allerta in merito a possibili indici di comportamenti scorretti e attribuendo, tra l’altro, una cosiddetta “Review Priority”, affinché il docente possa poi valutare se effettivamente sia stata commessa un’azione non consentita”.
Il reclamo porta a una multa da 200mila euro per la Bocconi e al divieto di utilizzare il programma. Il motivo? Stando alle conclusioni dell’Authority, gli studenti non sono stati informati in maniera corretta sul funzionamento dei software e sul trattamento dei dati personali.
Poi il ricorso al tribunale civile ha portato al quasi annullamento della sanzione, e ora la riapertura del caso in Cassazione.