“Il prof. ha mandato l’invito per seguire la lezione su Google Meet”.
“Noi usiamo Zoom”.
“La classe di mio figlio usa Teams” di Microsoft.
“La prof. ha mandato i compiti su Classroom”, un altro applicativo di Google per creare le classi virtuali.
Questi dialoghi ormai caratterizzano le giornate di studenti, insegnanti e genitori alle prese con la didattica a distanza da 2 mesi e ci fanno notare anche come i giganti del web siano riusciti a presidiare pure le lezioni online, non più solo il resto di quello che facciamo sul web.
Eppure, è possibile utilizzare il registro elettronico per offrire agli studenti gli stessi servizi disponibili sulle piattaforme di Google, Microsoft, ecc…
Dall’appello all’assegnazione e verifica dei compiti fino alle videolezioni, ecco l’utilità del registro elettronico, come mostrano questi screenshot, anche per la didattica a distanza durante l’emergenza da Covid-19.
La lettera del Garante privacy alla ministra dell’Istruzione
Sull’uso del registro elettronico “di notevole rilevanza per la gestione ‘ordinaria’ dell’attività scolastica, ma ancor più determinante nel contesto emergenziale che stiamo vivendo” ha posto l’attenzione il Garante privacy con la lettera indirizzata alla ministra dell’Istruzione. Antonello Soro scrive a Lucia Azzolina per chiedere di “provvedere al perfezionamento della disciplina dell’utilizzo del registro elettronico” con l’adozione del “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”.
Questo piano è in ritardo di 8 anni.
“Avrebbe dovuto essere predisposto”, sottolinea il Garante della privacy, “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, alla quale si deve l’introduzione di tali forme innovative di rendicontazione dell’attività didattica e di comunicazione tra scuole e famiglie”.
Proprio per la mancanza del piano e quindi del perfezionamento della disciplina sull’uso del registro elettronico, quest’ultimo non è obbligatorio per le scuole, anche se un atto pubblico. L’ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 47241 del 21 novembre 2019.
Registro elettronico e privacy
Ora, dopo la lettera del Garante, ci auguriamo che il ministero dell’Istruzione proceda, dopo un ritardo di 8 anni, al perfezionamento della disciplina dell’utilizzo del registro elettronico, perché oltre ad essere un obbligo previsto dalla legge n. 135 del 2012, il registro online “fornito da soggetti già designati responsabili del trattamento”, scrive ancora il Garante privacy nella lettera inviata alla ministra Azzolina, “potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare (almeno) una parte significativa dell’attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto non sempre si limitano all’erogazione di servizi funzionali all’attività formativa”.
Dunque, il Garante privacy invita, di nuovo, le scuole ad utilizzare piattaforme per la didattica a distanza in grado di garantire adeguate misure in termini di protezione dei dati personali sia degli studenti sia dei docenti. Questo monito l’ha lanciato già a fine marzo con le 5 indicazioni per la didattica a distanza. Antonello Soro ha ribadito che l’Autorità da lui presieduta “vigilerà sulla legittimità del trattamento dei dati personali svolto mediante le varie piattaforme utilizzate per la didattica a distanza, ma al fine di elevare le garanzie di riservatezza accordate in tale contesto è determinante la funzione di orientamento che il ministero dell’Istruzione può svolgere, rispetto alle scelte dei singoli istituti scolastici”.
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