Parere favorevole del Garante privacy [doc. web n. 9040242] sull’applicazione del decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per Forze di Polizia, Vigili del fuoco, protezione civile ed altre categorie affini.
L’Autorità privacy, pur non rinvenendo particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, ha ritenuto però necessario fornire alcune precisazioni volte a perfezionare il testo dello schema di decreto, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse all’impiego e alla formazione del personale, alla tutela delle informazioni sull’efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative, nonché delle specifiche attività istituzionali. Alla luce del principio di proporzionalità, ad esempio, il Garante ha chiesto al Ministero dell’interno di valutare la necessità del doppio regime di comunicazione delle segnalazioni e delle trasmissioni dei documenti del personale dell’amministrazione civile dell’Interno, sia alle ASL che agli organi di vigilanza interni. Sotto altro profilo, sebbene al personale delle Forze di polizia e al personale delle Forze armate non trovi applicazione la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che presuppone trattamenti in capo all’INAIL, lo schema di decreto prevede comunque, la trasmissione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) “a fini statistici, in forma anonima e aggregata”. |
Il Garante ritiene in particolare che la trasmissione dei dati di tale personale debba avvenire per le sole finalità di cui all’art.8 comma 1 decreto 81. Tali finalità sono volte ad orientare, pianificare e valutare l’efficacia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi. Il decreto dovrà rispettare le indicazioni già fornite dall’Autorità privacy con due precedenti pareri, armonizzandosi con le specifiche modalità di partecipazione al sistema da parte delle Forze armate e di polizia e applicando tecniche di anonimizzazione dei dati che non consentano l’identificabilità delle persone fisiche interessate.