Parte oggi la nuova rubrica Fintech, in collaborazione con l’Avv. Giulia Aranguena di ADLP Studio Legale e la redazione del blog Iuslab, che approfondisce i temi dell’innovazione tecnologica in ambito bancario e finanziario e le nuove tendenze di mercato in questo settore.
Più conosco le valute digitali, le cosiddette cryptocurrencies (Bitcoin e Ripple, prime fra tutte), più ritengo che la “smart money” o “moneta di Internet”, come vengono comunemente chiamate tali nuove forme monetarie, non competa affatto con la valuta legale a corso forzoso degli Stati nazionali.
Diversamene da quanto dicono alcuni dei più entusiastici sostenitori del Bitcoin, penso infatti che il vero target concorrenziale delle cripto-valute non sia la moneta pubblica o “politica” degli Stati, emessa e controllata dalle rispettive Banche Centrali.
Né mai potrebbe esserlo, come ha notato l’OECD (OCSE) in un suo recente documento di analisi; in quanto se da un lato la moneta legale si regge sull’autorità di ogni Stato di riscuotere le tasse, dall’altro i cittadini debbono pagarle utilizzando moneta a corso legale, che è l’unica leva possibile per mantenere in equilibrio il sistema finanziario attraverso il controllo dei tassi di interesse (a beneficio delle collettività).
Quindi, è, piuttosto, la “moneta istituzionalizzata” delle banche commerciali e degli altri enti emittenti autorizzati ad essere stata inquadrata nel mirino del gioco competitivo apertosi con l’avvento delle cripto-monete.
Anche perché, riflettendoci senza ideologie, il Bitcoin non nasce – out of the blu – nel 2008-2009 come risposta “antagonista” verso gli Stati nazionali, responsabili, con le loro monete legali, della crisi finanziaria scoppiata da allora.
Il Bitcoin, è bene ricordarlo, ha invece molti “antenati” (e presumibilmente, come sta già avvenendo, avrà molti successori), progettati e programmati nei primi anni Novanta, quando si è affermata una visione di Internet come risorsa pubblica e quindi meritevole di una moneta digitale globale, completamente nativa, comodamente downloadable e trasferibile hand to hand attraverso i browser, da impiegare nel commercio elettronico come strumento di pagamento unico per tutti: mi riferisco, ad esempio, agli esperimenti del Digicash, della Web Money, dell’E-Gold o di B-Money.
Ma perché l’obiettivo competitivo verso cui stanno muovendo le cripto-monete pare essere la moneta bancaria?
La sostituzione monetaria che va sotto il nome di moneta bancaria, come sappiamo, comprende sia i titoli bancari cartacei (assegni), sia le forme più recenti del credit transfer (bonifico), degli addebiti diretti, dei pagamenti con carte (di debito, di credito o revolving) e quelle, ancor più innovative, delle soluzioni di cosiddetta moneta elettronica associate ai pagamenti svolti esclusivamente ed integralmente con dispositivi informatici.
E’ la produzione di tali strumenti monetari alternativi al contante ad averci consentito, storicamente (e per fortuna), di avere forme di “smaterializzazione del denaro” sempre più estreme e rispondere così alle esigenze dei traffici commerciali che man mano diventavano sempre più “a distanza”, e sempre più bisognosi di velocità e sicurezza nell’esecuzione dei pagamenti, per neutralizzare i rischi e i costi della circolazione fisica del denaro.
Tuttavia, tali strumenti, occorre ricordarselo più spesso, sono sì, certamente fondati – come la moneta legale – sull’intermediazione fiduciaria di un terzo soggetto (che sia un’istituzione finanziaria o lo Stato), ma, ad essere rigorosi, non sono affatto denaro a corso forzoso come lo è solo la moneta statale.
Sono, invece, rappresentazioni di un “valore monetario”, forme alternative di circolazione del contante o, per capire meglio, surrogati della moneta legale o “mezzi di trasporto” che consentono una più facile circolazione del denaro tra le persone ed un trasferimento dei depositi bancari (su cui si basa la moneta di conto delle banche commerciali) all’interno del sistema del legal tender per arricchire l’offerta monetaria complessiva.
E, sebbene vi sia una “irrifiutabilità diffusa” dei pagamenti con moneta elettronica bancaria, nel nostro ordinamento non vi è alcuna “obbligatorietà legale” di tipo generale e assoluto di accettarli come mezzi per liberarsi da un debito.
Né, secondo me, la recente introduzione dell’obbligo di pagamenti a mezzo POS, ad esempio, vale a superare questo stato di cose (derivante dall’art. 1277 c.c.), e a mettere sullo stesso piano l’irrifiutabilità convenzionale di un pagamento di moneta elettronica con quella di un pagamento in moneta pubblica (vietata a tutti). In primo luogo, perché vi è una stretta correlazione del nuovo obbligo di pagamento POS con l’esigenza di limitare l’uso del contante ai fini dell’antiriciclaggio. E in secondo luogo perché, molto banalmente, per un pagamento “sotto-soglia” rimarrebbe comunque aperto il problema generale derivante dal (possibile) rifiuto di un pagamento con moneta elettronica.
Il nostro codice civile, infatti, stabilisce che il fulcro dell’adempimento di un debito è solo ed esclusivamente la moneta legale, considerata dal nostro ordinamento come unico mezzo idoneo ad estinguere le obbligazioni pecuniarie.
Ed è facile capirne le ragioni, se si considera che l’efficacia liberatoria assoluta ed obbligatoria dalle obbligazioni pecuniarie è espressione diretta della sovranità statale in ambito monetario, giacché solo i governi decidono cosa sia e cosa non possa essere utilizzato come strumento universale per regolare un debito tra le persone (valido per tutti e per tutti i tipi di merci e servizi).
Certo, c’è la possibilità di interpretare estensivamente la norma civilistica che vieta a tutti di rifiutare un pagamento con moneta legale, per includervi anche gli strumenti di moneta elettronica.
Certo, probabilmente sarebbe il caso di riscrivere il principio codicistico in questione, attribuendo apertamente l’effetto liberatorio obbligatorio anche ai pagamenti con moneta elettronica; anche perché, detto per inciso, in Italia, secondo me, finché lo Stato non arretra significativamente dall’esclusiva legale riconosciuta solo alla propria moneta quale unico strumento legale di adempimento idoneo a liberare da un’obbligazione pecuniaria, continueremo sempre ad avere volumi abnormi di transazioni regolate in contanti. In realtà, in Italia la propensione all’uso del contante ha ragioni economiche molto complesse (cfr. il documento della Banca d’Italia del 2013, titolato “Why are payment habits so heterogeneous across and within countries? Evidence from European countries and Italian regions”).
Tutto ciò che si vuole, potremmo continuare a ragionare per ore, ma non elimineremmo l’evidenza dei fatti: fintantoché la norma del codice civile sull’adempimento delle obbligazioni pecuniarie rimane quella che è, “l’irrifiutabilità” di un pagamento (la sua c.d. spendibilità) in moneta elettronica rimane affidata solo a regole pattizie (tra le parti) e al generale principio di correttezza applicabile all’esecuzione degli obblighi contrattuali privati (art. 1175 c.c.). Di talché, anche la moneta elettronica, per quanto sia istituzionalizzata, deve considerarsi moneta privata, fondata cioè su accordi contrattuali tra le persone e sulla volontà del creditore di accettare di essere pagato con un mezzo diverso dalla moneta legale.
Ma se la moneta elettronica è valuta di tipo contrattuale, è chiaro allora che la vera “scalata” competitiva del Bitcoin, poiché moneta parallela e di natura privata anch’essa, sia mossa nei confronti della moneta elettronica.
Ed è altrettanto evidente come il modello di disintermediazione tecnologica collegato alla moneta di Internet – consentendo forme di pagamento diretto tra i soggetti di una transazione senza l’intervento di terzi intermediari – sia letteralmente disruptive e meno costoso dell’attuale assetto dell’eCommerce basato sugli strumenti elettronici di pagamento “tradizionali”.
Il che, piaccia o non piaccia, e con tutti i problemi delle cripto-valute, fa del Bitcoin (o, meglio, della tecnologia blockchain su cui si basa), uno strumento innovativo con un’area di scambio realmente unica e senza confini, come è l’Internet stessa del resto. E i sistemi di epayment convenzionali debbono fare i conti con questo se vogliono rispondere alle sfide della competizione globale di quel movimento del cosiddetto “Fintech” che sta esplodendo in Paesi come la Gran Bretagna, dove si sono già affacciati al mercato i nuovi servizi di finanza P2P e i nuovi modelli del cosiddetto banking without bank, pronti a disintermediare le istituzioni bancarie, come le abbiamo fino ad ora conosciute, nello svolgimento di molte delle loro tipiche funzioni (non solo monetarie, ma anche di prestito o di deposito, ad esempio).