Dall’anno scorso non è più obbligatoria la dichiarazione in catasto per i nuovi immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. Per quelli già iscritti, grazie ad apposito aggiornamento, a seguito della modifica della procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati), dal 3 luglio 2017 è possibile richiedere l’attribuzione della nuova categoria catastale denominata “F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”, senza l’attribuzione della rendita.
È quanto stabilito in una nuova circolare (18/E) dell’Agenzia delle Entrate che fornisce indicazioni sulle modalità di iscrizione in catasto di beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
In base al decreto legislativo del 15 febbraio 2016, sono stati esclusi dal concetto di “unità immobiliare” gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, comprese le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga.
Quali infrastrutture vanno censite in catasto e quali no
Per le infrastrutture di questo tipo, che risultano già iscritte in catasto, la circolare dell’Agenzia stabilisce che “è possibile presentare un atto di aggiornamento per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita)”.
Per le nuove realizzazioni, invece, “l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7 senza attribuzione di rendita) rappresenta una facoltà – generalmente connessa all’eventuale costituzione o trasferimento di diritti reali che richiedono l’identificazione catastale del bene – e non più, quindi, un obbligo”.
Per uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, invece, resta fermo l’obbligo di dichiarazione in catasto.