l'editoriale

FiberCop non va notificata a Bruxelles, perché per la UE la società non è indipendente da TIM

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Nessuno si è posto la domanda chiave in questa vicenda della notifica di FiberCop a Bruxelles interpretata erroneamente dalla stampa come un via libera della UE.

Nessuno si è posto la domanda chiave in questa vicenda della notifica di FiberCop a Bruxelles interpretata erroneamente dalla stampa come un via libera della UE.

Perché la creazione di FiberCop, joint-venture fra TIM (58%), KKR (37,5%) e Fastweb (4,5%), non deve essere notificata?

Come indicato da TIM, l’operazione non sarebbe stata considerata come una concentrazione.

In base alle regole previste, si ha concentrazione quando la nuova entità che nasce dall’accordo fra le parti è una joint-venture “full function”, ovvero quando è in grado di operare come un’entità economica indipendente, svolgendo quelle funzioni tipiche di un operatore attivo sul medesimo mercato.

In buona sostanza, non ritenendola una concentrazione, la Commissione Europea avrebbe confermato i sospetti circa la stretta dipendenza di FiberCop da TIM, sia da un punto di vista decisionale ed economico, che di organico (in base a quanto pubblicato da TIM, FiberCop avrebbe meno di 100 dipendenti, un numero inadeguato alla gestione indipendente di una rete così vasta come quella conferita alla NewCo).

Scendendo nel dettaglio, una joint venture si dice “full-function” quando:

  • dispone di risorse sufficienti per operare in modo indipendente su un mercato, in termini di assets, personale e risorse finanziarie per svolgere la propria attività su base giornaliera;
  • svolge attività al di là di una funzione specifica per le parent companies, cioè non dovrebbe essere limitata a un’attività che è essenzialmente ausiliaria per le parent companies e dovrebbe avere un proprio accesso o presenza sul mercato;
  • deve avere limitati rapporti di vendita/acquisto con le parent companies, ovvero nessun contratto di fornitura o acquisto significativo con le parent companies deve pregiudicarne l’autonomia
  • deve operare in modo duraturo, ossia per un periodo sufficientemente lungo da modificare la struttura delle imprese interessate.

La Commissione avrebbe dunque riscontrato l’assenza dei suddetti requisiti al termine di una valutazione durata sorprendentemente per mesi, a conferma di quanto fosse difficile ricostruire i contorni dell’operazione.

Se dunque FiberCop non deve essere formalmente notificata, ciò non equivale a una “approvazione” dell’operazione da un punto di vista tecnico, la quale si potrebbe ottenere solo al termine di una valutazione post-notifica.

Forse anche per questo da più parti si era commentato nelle settimane passate che le parti avrebbero in realtà avuto interesse a notificare l’operazione.

In ogni caso, la Commissione manterrebbe il potere di aprire un’indagine qualora l’operazione risultasse essere un veicolo per intese restrittive della concorrenza, ex Art. 101 TFUE.

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