Le misure contenute nel decreto Energia
Entra in vigore oggi il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale e conosciuto come decreto Energia o Ucraina Bis dal titolo “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina“.
Un pacchetto di 37 articoli suddivisi in capitoli per le diverse materie disciplinate: si va dalle misure per il contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti a quelle per il sostegno alle imprese, dai bonus sociali al controllo dei prezzi, dalla tassazione degli extraprofitti all’accoglienza umanitaria.
Si tratta in definitiva di un pacchetto di interventi urgenti del valore di 4,4 miliardi di euro (senza scostamento di bilancio, ha assicurato il Premier Mario Draghi) per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito i punti principali per famiglie e imprese.
Taglio delle accise e bonus sociali
Il primo punto del decreto è il “contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti”, che passa per la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, con un taglio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il limite temporale è stato fissato per due motivi: il primo, perchè c’è la fiducia dell’esecutivo in un miglioramento dei mercati e in una primavera ormai alle porte che limiterà di molto i consumi energetici; il secondo, perchè in questo modo non è stato necessario trovare nuove risorse pubbliche da utilizzare a copertura della misura.
Misura questa che farà mancare alle casse pubbliche circa un miliardo di euro al mese, ha spiegato sulle pagine di Milano Finanza il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, Carlo Cottarelli.
Per quanto riguarda il capitolo bonus sociali per l’elettricità ed il gas, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso è stato fissato a 12.000 euro e riguarderà 5,2 milioni di famiglie (risetto alle 4 milioni precedenti).
C’è poi il bonus benzina di 200 euro ceduto a titolo gratuito da aziende private ai propri lavoratori dipendenti.
Tassazione extraprofitti
La tassa sugli extraprofitti delle società energetiche sarà pari al 10% e si applicherà solo nel 2022.
Come previsto dal decreto, tutte le società che producono, importano e vendono prodotti petroliferi, gas o elettricità, escluse soli le società che gestiscono piattaforme per lo scambio, saranno tenute a versare il dovuto entro il mese di giugno.
Il “contributo solidaristico straordinario” si calcolerà sulla differenza delle operazioni ai fini IVA calcolate in due periodi: 1° ottobre 2021-30 marzo 2022 e 1° ottobre 2020 e 31 marzo 2021.
Dubbi sono stati sollevati da più parti in relazione all’efficacia di questa misura in particolare, perchè non è chiaro quale sarà il volume delle entrate e nemmeno quali saranno gli operatori a cui è rivolta la tassazione.
I crediti d’imposta
Questi invece i crediti d’imposta determinati dal Governo:
- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Sono invece incrementati i seguenti crediti d’imposta, già riconosciuti dal decreto-legge n. 17/2020:
- quello a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%);
- quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).
Vigilanza sui prezzi dell’energia
Fondamentale inoltre è la vigilanza sui prezzi e a tal fine sono stati potenziati gli strumenti a disposizione di “Mister prezzi”, il Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
Istituita anche una nuova “Unità di missione”, con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati.
Riguardo al mercato del gas, si legge nel testo del decreto, i titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere.
Rateizzazione delle bollette e integrazione salariale
Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, potranno inoltre richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dei i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate mensili.
Ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.