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Energia, se l’operatore salta la conciliazione interverrà l’Authority

Nel caso in cui un consumatore non riesca a risolvere un contenzioso con il proprio fornitore di elettricità o gas, sia attraverso tradizionale reclamo e per conciliazione, dal 1° gennaio 2018 ci sarà un nuovo strumento a disposizione del cittadino: su richiesta del cliente potrà intervenire l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi).

Al momento, si legge in un comunicato dell’authority, questo “terzo livello” sarà accessibile “solo nei casi in cui l’operatore non abbia partecipato alla conciliazione, non rispettando l’obbligo previsto”.

Quindi l’Aeegsi interviene solo se l’operatore non si presenta alla conciliazione con l’utente.

La richiesta di accesso al terzo livello andrà presentata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione.

L’approvazione della delibera 639/2017/E/Com, che istituisce questo terzo grado decisionale, promuove di fatto un diverso tipo di sistema di tutele, così articolato:

al primo livello va sempre fatto il reclamo al proprio fornitore e, se non si ottiene risposta o non è soddisfacente, per risolvere la controversia ci si rivolge al secondo livello, la conciliazione (condizione obbligatoria per l’eventuale successivo ricorso al giudice);

per i casi che non trovano soluzione con la conciliazione, online e gratuita quella dell’Autorità, dal 1° gennaio 2018 si aggiunge il terzo livello (alternativo al ricorso al giudice nella valutazione del merito, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dinanzi al giudice amministrativo anche dopo il suo esito), in cui è appunto l’Autorità a poter essere chiamata a decidere sui casi non risolti.

Con questa nuova procedura, è spiegato nel sito dell’Aeegsi, “si realizza un sistema di tutele completo e organico, per una maggiore efficacia nella gestione dei reclami e delle controversie, con una semplificazione dei meccanismi, per ridurre le tempistiche, i costi e migliorare la qualità delle risposte”.

Le regole finora approvate, è sottolineato nella nota che accompagna il provvedimento, si riferiscono ai soli clienti dell’energia elettrica e del gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica).

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