Con l’approvazione definitiva del Parlamento del Dl Fiscale si conoscono nel dettaglio tutte le novità sulla fatturazione elettronica che sarà obbligatoria dal primo gennaio 2019, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, anche per il B2B e B2C, ossia per i privati residenti o con stabile organizzazione in Italia (con alcune categorie escluse).
Iniziamo dalle sanzioni, che non scatteranno subito. Infatti saranno congelate dal 1^ gennaio al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili e dal 1^ gennaio al 30 giugno 2019 per i trimestrali. Ancora più nel dettaglio:
• l’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine di liquidazione relativo a quello di effettuazione dell’operazione è senza sanzioni.
• l’invio in ritardo delle fatture elettroniche entro il termine della seconda liquidazione successiva relativa a quella di effettuazione dell’operazione è punito con le sanzioni ridotte al 20%.
Emissione fatture entro 10 giorni
La nuova legge, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, prevede la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In caso di disallineamento del termine di effettuazione e di emissione c’è l’obbligo di inserimento in fattura della data di effettuazione. Inoltre da annotare altre due scadenze per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Obbligo dal:
• 1^ luglio 2019 per i contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
• 1^ gennaio 2020 per tutti gli altri.
I soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica da gennaio 2019
Oltre a minimi, forfettari e contribuenti che applicano il regime semplificato agricolo, hanno particolari regimi di esonero dalla fatturazione elettronica:
• I soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia (esclusione soggettiva).
• Gli operatori sanitari (esclusione condizionata) solo per il 2019 e solo per le fatture relative ai dati inviati al sistema della tessera sanitaria.
• Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 (esclusione condizionata).
Esclusione dall’obbligo se i proventi commerciali relativi al periodo d’imposta precedente non sono superiori a 65.000 euro.
La fattura elettronica è emessa per loro conto dai cessionari e committenti se i proventi commerciali del periodo d’imposta precedente sono superiori a 65.000 euro. A prescindere dal volume dei proventi del periodo d’imposta precedente in caso di contratti di sponsorizzazione o pubblicità la fatturazione e registrazione è operata dai cessionari/committenti.
Conservazione delle e-Fattura
“Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall’Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei non può avvalersi di soggetti terzi”, questa è un’altra importante novità. In questo modo il legislatore si fida solo di Sogei per la conservazione delle fatture elettroniche sia dal punto di vista della sicurezza sia del rispetto dei dati personali contenuti nelle e-Fatture.
Servizi di pubblica utilità
Le società che svolgono servizi di pubblica utilità di cui al decreti 24 ottobre 2000 n. 366 e n. 370 (telefoniche, energetiche ecc.) possono per le prestazioni rese a consumatori finali con i quali hanno stipulato contratti prima del 2005 e per i quali non è stato possibile identificare il codice fiscale potranno emettere fatture elettroniche con modalità speciali previste da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Rifiuto e-Fatture da parte della Pa
Con decreto del ministro dell’Economia verranno definite le cause tassative che consentiranno alle Pubbliche amministrazioni di rifiutare tramite sistema di interscambio le fatture elettroniche.
Dunque manca davvero poco all’avvio della fatturazione elettronica anche per il B2B e B2C. E molti dei soggetti interessati sono spaventati: “È una novità così importante che spaventa i soggetti interessati soprattutto se non si conoscono ancora le soluzioni tecniche che abbiamo messo in campo insieme a Sogei e quelle in evoluzione”, ha detto Paolo Savini, vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate, il 15 novembre scorso.
Fatturazione elettronica, l’utilità del QR Code
Tra le soluzioni digitali, realizzate dall’Agenzia delle Entrate insieme a Sogei, quella che garantisce maggiore semplicità nella procedura, riduzione dei tempi e di errore è il QRCode, il “codice a barre” contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al Sistema di Interscambio (SdI), il “postino” a cui inviare l’e-Fatture.