il commento

Disegno di legge sull’intelligenza artificiale, i problemi dei nuovi reati

di Costanza Corridori |

Dall’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente, alla proliferazione di immagini o video sessualmente espliciti tramite fenomeno del deep-fake, L’AI nel diritto, l’articolo della Dott.ssa Costanza Corridori.

La rubrica Digital Crime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Diritto penale dell’informatica, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale. Clicca qui per leggere tutti i contributi.

In data 23 aprile 2024 è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo schema del disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Tale ddl, all’articolo 25, dispone modifiche al codice penale tra cui l’introduzione dell’articolo 612 quater c.p., riguardante l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente, il quale punirebbe chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto mediante l’invio, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o manipolati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti ad indurre in inganno sulla loro genuinità o provenienza.

Inoltre, il medesimo articolo modificherebbe differenti reati (tra cui la truffa, la sostituzione di persona, l’autoriciclaggio e la frode informatica) introducendo aggravanti in caso di commissione del fatto attraverso l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Infine, prevederebbe l’inserimento del numero 11-decies) all’articolo 61 del codice penale, aggiungendo una circostanza aggravante comune nell’ipotesi di commissione del reato mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

I dubbi da sollevare riguardano l’opportunità di prevedere un reato a sé stante facente riferimento a qualunque tipologia di danno ingiusto realizzato attraverso l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale – in quanto a rischio di indeterminatezza data la sua propensione a divenire una norma aperta lasciata alla piena discrezionalità del giudice – invece di circoscrivere in modo puntuale, anche attraverso aggravanti, ipotesi in cui l’utilizzo di detta tecnologia vada a rendere più grave l’offesa ai beni giuridici protetti da determinate norme penali. Difatti, appare evidente la possibilità di ricomprendere all’interno delle ulteriori modifiche previste dell’articolo 25 anche quanto descritto dalla bozza dell’articolo 612 quater del codice penale.

Sarebbe, invece, auspicabile una rimodulazione dell’articolo 612 ter del codice penale, riguardante la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, andando ad includere la condotta di realizzazione di diffusione di immagini non reali raffiguranti soggetti realmente esistenti. Difatti, nonostante il fenomeno del deep-fake risulti ugualmente lesivo per il soggetto ritratto, ad oggi tali azioni, nel rispetto del principio di tassatività del diritto penale e del divieto di analogia in malam partem, non possono essere punite dalla norma in questione in quanto la stessa, nonostante contempli l’aggravante di commissione del fatto con strumenti informatici o telematici, non fa riferimento specifico alla diffusione di materiali sessualmente espliciti realizzati attraverso l’intelligenza artificiale e dunque non punisce condotte aventi ad oggetto rappresentazioni non reali.

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