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Diritto all’oblio degli italiani, Garante Privacy ‘Google deve tutelarlo in tutto il mondo’

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Il Garante per la privacy ha ordinato a Google di deindicizzare gli url riguardanti un cittadino italiano, residente negli Usa, da tutti i risultati della ricerca, sia nelle versioni europee del motore, sia in quelle extraeuropee. L’Autorità, insieme a quella francese, si batte per tutelare il diritto all’oblio in tutto il mondo.

Finalmente il diritto all’oblio degli italiani non è più tutelato solo in Europa, ma in tutto il mondo. Il Garante per la privacy ha ordinato a Google di deindicizzare gli url riguardanti un cittadino italiano da tutti i risultati della ricerca, sia nelle versioni europee del motore, sia in quelle extraeuropee. Big G dovrà inoltre estendere l’attività di rimozione anche agli url già deindicizzati nella versione europea.

Il caso

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato questo provvedimento  per assicurare tutela effettiva ad un cittadino italiano residente negli Stati Uniti. L’interessato chiedeva la deindicizzazione di numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali giudicati gravemente offensivi della propria reputazione. Negli scritti erano riportate anche informazioni ritenute false sul suo stato di salute e su gravi reati connessi alla sua attività di professore universitario. L’uomo, che si è rivolto all’Authority, ha chiesto la deindicizzazione del suo nominativo da tutti i siti, anche extraeuropei, in cui era presente, lamentando peraltro la circostanza che, non appena un url veniva rimosso, subito ne venivano generati altri con contenuti di analogo tenore.

Prevale il diritto all’oblio in caso di campagne personali contro una determinata persona

Nel decidere a favore della deindicizzazione il Garante ha ritenuto che la “perdurante reperibilità” sul web di contenuti non corretti e inesatti avesse un impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata del ricorrente. Un effetto dovuto anche alla diffusione di dati sulla salute non in linea con quanto disposto dal Codice privacy e dalle Linee guida dei Garanti europei sull’attuazione della sentenza Google Spain. Nelle Linee guida i Garanti europei individuano in particolare proprio nel trattamento dei dati sulla salute uno dei criteri da tenere in considerazione per un corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto/dovere all’informazione a causa del suo maggiore impatto sulla vita privata, rispetto ai dati personali “comuni”. Ai fini del bilanciamento, inoltre, i Garanti Ue ritengono che debba essere presa in considerazione anche la natura dei contenuti di cui si chiede la rimozione precisando che nel caso in cui si tratti di “informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di rant (esternazioni negative a ruota) o commenti personali spiacevoli”, la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di “risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali”, soprattutto “se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”.

Diritto all’oblio, cos’è e cosa ha deciso la Corte di giustizia Ue nel 2014

I gestori dei motori di ricerca sono responsabili del trattamento dei dati personali. Per questo motivo sono obbligati a cancellare, dall’elenco dei risultati, link riferiti ai nomi degli utenti, qualora le informazioni siano inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessive in relazione agli scopi per cui sono state pubblicate. L’ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza pronunciata il 13 maggio 2014. In sostanza i giudici hanno riconosciuto, da una parte, che Google non opera solo attraverso algoritmi, ma, ottenendo profitti dalla sua attività, è consapevole dei dati che indicizza; dall’altra, la Corte ha tutelato “l’essere dimenticato” sul web. È il cosiddetto diritto all’oblio online. Trascorso un tempo sufficiente dall’evento ogni persona ha il diritto a non vedersi rappresentata oggi con la pubblicazione di notizie su fatti avvenuti nel passato e che non rispecchino più la sua condizione attuale. Il soggetto non può subire una lesione della reputazione e dell’onore per sempre. Salvo che l’accaduto non ritorni di attualità e susciti un interesse pubblico all’informazione.

Chi è Mario Costeja González

Il 5 marzo 2010 Mario Costeja González ha presentato all’Agenzia spagnola per la protezione dei dati un reclamo contro La Vanguardia EdicionesGoogle Spain e Google Inc. Il motivo dell’istanza era il seguente: quando un utente di Internet digitava il suo nome sul motore di ricerca otteneva dei link verso due pagine del quotidiano La Vanguardia, (rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998) sulle quali era stato pubblicato, con un annuncio, la vendita all’asta di immobili di proprietà dello stesso uomo, a causa di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. Con il reclamo il cittadino chiedeva sia che fosse ordinato al giornale di sopprimere o modificare le pagine affinché i suoi dati personali non vi comparissero più, sia di ordinare a Google di eliminare o di occultare i link del quotidiano. Questo perché, ha sostenuto il ricorrente, il pignoramento era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso sul web era ormai priva di qualsiasi rilevanza. L’Agenzia per la protezione dei dati ha accolto solo la seconda richiesta e ha ordinato alla società di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti la persona interessata e di impedirne in futuro l’accesso. Google Spain e Google Inc hanno proposto due ricorsi separati contro questa decisione dinanzi all’Alta Corte della Spagna. Quest’ultima ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea diverse questioni pregiudiziali, in quanto la risposta a tale quesito sarebbe dipeso dall’interpretazione della direttiva 95/46 nel contesto di queste tecnologie, che sono apparse dopo la sua pubblicazione.

Anche Francia e Canada hanno obbligato Google a rimuovere siti pirata in tutto il mondo

Con 100mila euro il garante per la privacy francese (Cnil) ha sanzionato Google nel 2016 “perché la rimozione dei contenuti che violano il diritto all’oblio deve avvenire non solo in Francia e in Europa, ma in tutto il mondo”. Big G ha fatto appello al Consiglio di Stato d’Oltralpe con questa motivazione “abbiamo difeso l’idea che ciascun Paese debba poter bilanciare libertà di espressione e privacy nel modo che ritiene più opportuno, e non nel modo scelto da un altro Stato”. In sostanza Google non vuole pagare la multa perché “ha seguito quanto previsto dalla sentenza” pronunciata dalla Corte di Giustizia Ue il 13 maggio 2014. Sarà la stessa Corte a esprimersi sul caso Cnil-Google perché il Consiglio di Stato francese ha rimandato a lei la decisione finale.

Il concetto del Cnil (la commissione nazionale francese per l’Informatica e la Libertà) di far applicare a Google il rispetto del diritto all’oblio non in maniera “limitata” in Francia e in Ue, ma in tutto il mondo è lo stesso dell’ingiunzione della Corte Suprema del Canada che si è pronunciata il 28 giugno scorso sul caso “Google Vs. Equustek”: ‘il motore di ricerca deve rimuovere dai risultati tutti i domini con contenuti pirata, non sono sufficienti solo pagine specifiche. E gli effetti della sentenza valgono in tutto il mondo perché internet è senza confini’. È una decisione ‘rivoluzionaria’ e positiva per il copyright perché impone ai motori di ricerca di chiudere la porta principale utilizzata dagli utenti per accedere ai contenuti illegali online. E di farlo non solo in Canada, ma nel mondo.

Vedremo se la Corte di Giustizia europea sposerà lo stesso principio per cui la natura stessa di internet e del web è globale e di conseguenze le regole che disciplinano la Rete devono essere “senza confini”.

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