Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento di Alberto Gambino, Prorettore dell’Università Europea di Roma e professore ordinario di diritto privato, in occasione del Workshop organizzato a Roma dall’Isimm ‘Informazione e creatività nell’ecosistema digitale. Quale approccio regolatorio per lo sviluppo?’
Con una Consultazione pubblica ormai in chiusura, la Commissione Europea intende verificare l’opportunità di introdurre un nuovo diritto che consenta agli editori (di giornali, riviste e libri) di ottenere un compenso per ogni forma di ri-utilizzazione dei contenuti digitali protetti dal diritto di autore.
Le criticità derivanti dalla fruizione dei contenuti online e dalla loro monetizzazione, sono all’apice di molte riflessioni anche da parte delle autorità europee. Da ultimo due vicende che si sono intrecciate l’un l’altra, lasciano intendere una certa frenesia nella ricerca di soluzioni normative e contrattuali. Si pensi alla recente consultazione pubblica sul ruolo degli editori nella catena del valore del diritto d’autore, volta alla creazione di un nuovo diritto connesso in capo agli editori, ed al contempo all’annuncio in Italia dell’accordo tra la Federazione Italiana Editori Giornali e Google volto a promuovere, per un investimento di 12 milioni di euro, un approccio innovativo per la stampa italiana nell’era digitale all’insegna della miglior tutela del diritto d’autore.
Nella cripticità del testo della consultazione, e dinanzi a scelte di pura autonomia negoziale dei diretti interessati, viene da chiedersi come dovrebbe esser strutturato il nuovo diritto degli editori, posto che in Italia le imprese editoriali nel settore dei giornali e delle riviste hanno già un diritto di copyright essendo opere collettive. Viene altresì da chiedersi quale sarà l’impatto di una sovra regolamentazione sul futuro del web in Europa. Seppur questi interrogativi non trovino soluzioni rapide, in ragione della poca chiarezza nell’individuazione degli interessi da proteggere, un primo perimetro di indagine dovrebbe guardare con attenzione all’elemento chiave di tutte queste vicende: l’influenza del digitale nello sviluppo e nello sfruttamento economico della creatività.
Nell’ambito della consultazione pubblica sul ruolo degli editori nella catena di valore del diritto d’autore e sulla cosiddetta “eccezione panorama” la Commissione europea mira a raccogliere opinioni sulla possibilità che gli editori di giornali, riviste, libri e giornali scientifici che possano concedere licenze e ricevere compensi per l’uso dei contenuti online.
L’ipotesi di estensione agli editori di “diritti connessi”, consente una valutazione mirata di due aspetti:
– se sia necessario intervenire in modo diverso nel settore della stampa rispetto ad altri settori editoriali
– l’impatto di tale intervento sul settore dell’editoria, sui consumatori e sugli utilizzatori in generale.
Aspetti positivi della proposta:
- L’adozione di una normativa che favorisca e consenta l’effettivo esercizio dei diritti di utilizzazione economica sui propri contenuti editoriali nei confronti dei soggetti che li utilizzano nella rete consentirebbe agli editori nazionali di monetizzare lo sfruttamento operato dagli over the top.
- L’imposizione di un obbligo negoziale anche a fronte dell’utilizzo dei contenuti editoriali “minori” escluderebbe le violazioni massive del diritto d’autore, derivanti dalla sistematica appropriazione indebita operata con una gradualità da grandi players del web, che va da fenomeni di vera e propria pirateria ad utilizzazioni illegittime come le rassegne stampa realizzate senza autorizzazione dei titolari del diritto di sfruttamento delle opere riprodotte.
- L’accoglimento da parte dell’Italia di una neo-regolamentazione dei diritti connessi sulle utilizzazioni online comporterebbe un allineamento con il sistema delle leggi “accessorie” sul diritto d’autore per gli editori a stampa, rivolte soprattutto ai c.d. aggregatori di notizie, già introdotte dalla Germania e dalla Spagna
Aspetti negativi della proposta:
L’introduzione anche nel mondo editoriale di disposizioni analoghe a quelle previste dell’industria discografica, potrebbe comportare il medesimo fallimento nella gestione delle riproduzioni non autorizzate di contenuti protetti: costi elevati per le ricerche in capo agli aventi diritto, lungaggine procedurale per l’ottenimento delle rimozioni e degli oscuramenti dei collegamenti non autorizzati, costi elevati per gli intermediari nella gestione di un numero elevatissimo di richieste di rimozione.
Imporre l’esercizio dei diritti connessi a contenuti ampiamente diffusi come le news, significa limitare l’accesso alle informazioni presenti sul web, limitando le attività di ricerca degli utenti che utilizzano aggregatori digitali (Google News, Pinterest, Huffington Post) e social network (Facebook, Twitter), con la conseguente definitiva compressione delle “eccezioni” in nome della libertà di informazione, con la conseguente drastica limitazione nella circolazione di notizie e contenuti di carattere scientifico e divulgativo; persino le università e i ricercatori potrebbero essere indotti al pagamento per l’utilizzo di “citazioni” di opere protette da copyright.
Il provvedimento rischia di danneggiare tutti gli attori dell’ecosistema delle news a cominciare dai piccoli editori.
- ‘Copyright e diritti connessi: la schizofrenia del legislatore Ue’. Intervento di Roberto Caso (Università di Trento)
- ‘La libertà di panorama come eccezione ai diritti esclusivi’. Intervento di Giorgio Resta (Università di Roma Tre)
- ‘Nuovi diritti, ma connessi a che cosa?’ Intervento di Eugenio Prosperetti (Università LUISS ‘Guido Carli’)