Pubblichiamo di seguito il resoconto dell’intervento del presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella all’audizione parlamentare davanti alle Commissioni riunite dei Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e delle Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, durante la quale ha riproposto la necessità di una visione che “aggiorni le norme che regolano il buon funzionamento dei mercati al moderno contesto digitale”.
Con l’Italia al quartultimo posto nella classifica della diffusione del digitale nei Paesi europei e il distacco della stessa Ue nella competitività digitale rispetto al Giappone, agli Stati Uniti e alla Corea del Sud, “occorre assicurare – secondo Pitruzzella – che la diffusione del commercio elettronico non sia frenata da un’immotivata sfiducia dei consumatori sulla sicurezza e qualità dei prodotti venduti on line, nonché sulla possibilità di ottenere forme di ristoro in caso di mancata consegna dei beni, di danneggiamento degli stessi o della non conformità dei prodotti ricevuti rispetto a quanto pubblicizzato online”. A suo parere, “la rivoluzione digitale non può dispiegare pienamente i propri effetti sull’economia se i consumatori percepiscono Intenet come il luogo nel quale i diritti degli utenti sono spesso calpestati da giganti non soggetti a regole e regolamentazioni efficaci”. Per questi motivi, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è convinto che “solo superando l’atteggiamento di sfiducia che spesso i consumatori hanno nei confronti del web è possibile innescare un processo virtuoso di innovazione dell’economia e di crescita economica”.
Nel suo intervento durante l’audizione parlamentare, in merito alla proposta di direttiva sui contratti per la fornitura di contenuti digitali, Pitruzzella ha sottolineato il fatto che “oggi non esistono norme specifiche europee a tutela dei consumatori per i casi in cui il contenuto digitale non sia conforme a quanto previsto dal contratto”. E perciò “l’Autorità auspica che, nell’ambito nel negoziato inter-istituzionale che seguirà alla pubblicazione della proposta di direttiva, possa recuperarsi un più saldo ancoraggio delle disposizioni in materia di garanzia di conformità dei contenuti digitali all’impianto della direttiva 1999/44/CE e alle disposizioni della direttiva 2011/83/UE (per esempio, in tema di consegna), evitando ingiustificate disarmonie tra il generale regime della vendita di beni tangibili e quello della fornitura di beni digitali”.
Pur condividendo pienamente l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del commercio elettronico e concordando in linea di principio con l’approccio adottato dalla Commissione europea di procedere all’armonizzazione massima della disciplina applicabile all’acquisto on line di beni e servizi, l’Autorità guidata da Pitruzzella “rileva che, mentre alcune regole specifiche trovano applicazione solo in relazione ai contratti a distanza, allo stato la disciplina legislativa dei difetti di conformità si applica indistintamente a tutte le compravendite di beni di consumo”. Da qui, appunto, deriva “il rischio che lo strumento comunitario introduca una frammentazione immotivata negli ordinamenti nazionali”. Perciò l’Agcm “auspica che alla modifica normativa del regime delle garanzie di conformità nei contratti di vendita a distanza si proceda solo sulla scorta dell’esito del processo di valutazione della disciplina generale delle garanzie dei beni di consumo, appena avviato dalla Commissione”.
Quanto al regolamento sulla portabilità dei contenuti on line, come film, musica, eventi sportivi, e-book, giochi elettronici e articoli di stampa, offerti agli abbonati di un service provider residenti all’estero, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “considera con favore la proposta della Commissione, intesa ad assicurare ai consumatori europei che si rechino temporaneamente in un Paese membro diverso da quello di residenza abituale la possibilità di accedere ai contenuti digitali che i prestatori di servizi forniscano loro legittimamente nel Paese di residenza”. L’Agcm quindi “ritiene giustificato un intervento normativo che, come proposto dalla Commissione, renda inefficaci ex nunc le clausole contrattuali negli accordi tra titolari dei diritti e fornitori di servizi, da un lato, e tra questi ultimi e i sottoscrittori, dall’altro, che ostino alla portabilità transfrontaliera dei servizi a contenuto digitale”.
In materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, Pitruzzella ha dichiarato che “l’Autorità considera con favore una eventuale iniziativa legislativa che consolidi e rafforzi i meccanismi di cooperazione amministrativa per la repressione delle infrazioni transfrontaliere suscettibili di pregiudicare gli interessi economici dei consumatori”. Questo intervento, come già auspicato nella consultazione pubblica che ha preceduto l’adozione del rapporto della Commissione sull’applicazione del Regolamento, dovrebbe avvenire lungo tre direttrici essenziali: in primo luogo, “l’ambito di applicazione del Regolamento dovrebbe essere esteso, per includervi strategie commerciali che siano adottate parallelamente da una medesima impresa in diversi Paesi membri”; in secondo luogo, “l’Autorità ritiene opportuno intervenire sul novero dei poteri investigativi e decisori minimi”; e infine, “a questa armonizzazione dei poteri minimi dovrebbe accompagnarsi una loro integrazione”.
Il presidente Pitruzzella ha poi sottolineato “come in Italia l’attività dell’Antitrust in materia di tutela dei consumatori abbia finora reso possibile una tutela dei consumatori tra le più solide e consolidate a livello europeo”. In conclusione, secondo l’Agcm, “il raggiungimento dell’obiettivo di aumentare la fiducia e la partecipazione dei consumatori alle transazioni transfrontaliere online è possibile radicando maggiormente i poteri di intervento delle autorità nazionali, potendosi comunque rafforzare il ruolo della Commissione di raccordo delle azioni nazionali e di condivisione delle informazioni”. Al termine del suo intervento in audizione, Pitruzzella ha ribadito quindi che “anche nell’applicazione della normativa a tutela della concorrenza, la dimensione dei fenomeni richiede un approccio sempre più europeo: si tratta di un’esigenza che anche l’enforcement antitrust può soddisfare, muovendosi all’interno di quel quadro di cooperazione internazionale che rende possibile azioni coordinate a livello UE e, dunque, una vera e propria strategia comune antitrust per il mercato digitale in Europa”.