GIURISPRUDENZA

Digital Crime. Diffamazione online: la responsabilità del giornalista

di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma |

Prosegue in Parlamento l’iter della proposta di legge sulle modifiche alla legge sulla stampa.

La rubrica Digital Crime, a cura di Paolo Galdieri, Avvocato e Docente di Informatica giuridica, alla LUISS di Roma, si occupa del cybercrime dal punto di vista normativo e legale. Clicca qui per leggere tutti i contributi.

Come è noto, sta proseguendo il travagliato iter parlamentare della proposta di legge  925, di iniziativa del deputato Costa, che si propone di apportare modifiche alla legge sulla stampa (l. n. 47 del 1948), al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione. Tale proposta si caratterizza per l’estensione della disciplina sulla stampa alle testate televisive e online, nonché per le modifiche al regime della rettifica e per l’abolizione della pena detentiva per il delitto di diffamazione.

Al di là di quale sarà il testo definitivo approvato, sempre che si giunga finalmente alla sua approvazione, è evidente che il legislatore si sia reso conto, tra l’altro, di problemi giuridici ancora in piedi per quanto concerne la diffamazione realizzata da un giornalista, o dalla testata, in rete.

A tal riguardo, la giurisprudenza ha in primo luogo chiarito come la diffamazione a mezzo internet, realizzata da un giornalista, possa essere punita senza bisogno di modifiche o adeguamenti del codice penale, sussistendo in tal caso l’ipotesi aggravata prevista dal III comma dell’art. 595 c.p., che prevede la punizione della diffamazione realizzata non solo col mezzo della stampa, ma anche quella posta in essere “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, all’interno del quale rientrerebbe  lo strumento telematico (Cass., Sez. V, sent. n. 44980/2012).

Ciò posto, tuttavia, la giurisprudenza non pare incline ad equiparare la diffamazione a mezzo stampa a quella online, come emerge dalle numerose sentenze che tendono ad escludere la responsabilità del direttore del quotidiano online ex art. 57 e 57-bis c.p. per omesso controllo (Cass., Sez. V, sent. n. 10594/2013; Cass., Sez. V, sent. n. 44126/2011; Cass., Sez. V, sent. n. 35511/2010).

L’esclusione di tale responsabilità si basa, infatti, principalmente sulla netta distinzione di carattere strutturale tra carta stampata ed internet, che renderebbe impossibile l’equiparazione o semplice associazione tra giornale tradizionale e online. A tali conclusioni la giurisprudenza richiamata giunge, rilevando che per potersi parlare di stampa in senso giuridico, e quindi alla luce dell’art. 1, legge n. 47/1948, occorrerebbero due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica; b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso un’effettiva distribuzione al pubblico.

Ciò posto la pubblicazione telematica non presenterebbe tali requisiti, in quanto i giornali online non si caratterizzano per un supporto fisico e, pertanto, non sarebbe configurabile alcuna attività di distribuzione dello stesso supporto. L’articolo online viene, infatti, diffuso attraverso la stessa pubblicazione in rete, che consente l’immediata e contestuale visualizzazione del contributo da parte degli utenti.

La stessa giurisprudenza non ritiene nemmeno perseguibile il riferimento alla legge 62/2001(che all’art.1 definisce come prodotto editoriale anche quello realizzato su supporto informatico, destinato alla diffusione con il mezzo elettronico) per sostenere l’equiparabilità tra editoria elettronica e stampa periodica, perché tale provvedimento ridefinisce la nozione di prodotto editoriale solo al fine di usufruire di certe provvidenze.

Per quanto concerne poi specificatamente l’esclusione della responsabilità del direttore responsabile del quotidiano online ex art. 57 e 57-bis c.p. la stessa deriverebbe, oltre che dall’ impossibilità di equiparare alla stampa il mezzo telematico, dal fatto che quest’ultimo, per sua natura, rende impossibile, sovente, l’esercizio di un effettivo controllo sugli scritti veicolati nel virtuale (Cass., Sez. V, sent. n. 44126/2011).

La non riconosciuta equiparazione tra la pubblicazione telematica e la stampa comporta, tuttavia, delle conseguenze illogiche ed anche incoerenti sul piano giuridico. Infatti, se da un lato ciò porterebbe ad escludere la responsabilità del direttore del quotidiano online, dando un “vantaggio” all’attività giornalistica; dall’altro, porterebbe un evidente “svantaggio”, in quanto in materia di sequestro preventivo il quotidiano on line non usufruirebbe delle garanzie costituzionali previste espressamente per la stampa, venendosi così a creare una situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione (Cass., Sez. V, sent. n. 10594/2013).

Tali brevi considerazioni portano a ritenere che sia urgente una definitiva e chiara regolamentazione, in materia di diffamazione, delle pubblicazioni online. Ciò potrà avvenire attraverso l’equiparazione della stampa alla pubblicazione telematica, da realizzarsi mediante una modifica dell’art. 21 della Costituzione, e non solo per legge, come invece previsto nella proposta di legge sopra menzionata. Altrimenti attraverso regole ad hoc, sempre previa “copertura” costituzionale, considerato che la telematica, a differenza della stampa, conferisce alla notizia la c.d. eternità mediatica, poiché la notizia una volta immessa in rete rimane fruibile a tempo indeterminato, con tutti i rischi che ne conseguono.

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