Mihaela Gavrila Docente di Entertainment and Television Studies presso l’Università La Sapienza di Roma. Componente Comitato Media e Minori fornisce il proprio contributo al Focus di approfondimento promosso da Democrazia futura con un testo “Contro il disimpegno morale: Il Testo Unico e oltre, verso una nuova centralità dei minori“: “L’approvazione del nuovo Testo Unico per la fornitura di Servizi di Media Audiovisivi a livello nazionale faceva ben sperare in una diversa attenzione da parte del legislatore e delle istituzioni nei confronti della qualità del rapporto che s’instaura tra i testi audiovisivi e le platee cosiddette “fragili” dei minori. Nelle aspettative di chi – come chi scrive – è stato impegnato per alcuni anni nel Comitato Media e Minori […], il nuovo Testo Unico si presentava come una promessa in termini di maggiore vigilanza rispetto alla qualità della programmazione dell’abbondante prateria digitale, che vede esposti i minori. […] A queste considerazioni si aggiunge un ulteriore elemento di scenario: la pandemia da Covid-19 ci ha costretti a una più decisa riflessione sull’importanza delle misure di tutela e sulla presa di responsabilità, non solo per via dell’emergenza sanitaria, che ha portato con sé persino una limitazione del diritto all’istruzione, ma anche per la sua forte incidenza sulle dimensioni socio-psicologiche, su quelle relative al cambiamento negli stili di vita e sulla sovraesposizione dei minori ai testi mediali. Niente più della paura mal gestita può avere effetti devastanti sulla natura biologica e sociale dell’essere umano. La paura sgretola la già fragile piattaforma della fiducia reciproca, mette in discussione il ruolo delle istituzioni, permette al morbo dell’insicurezza d’insinuarsi nel cuore delle persone e inibire il desiderio di proiettarsi nel futuro”. La professoressa Gavrila esaminando poi “L’attuale riflessione su media, istituzioni e società civile e tutela dei minori” e valutando nella fattispecie gli effetti dei vari codici di autoregolamentazione in materia nell’ambiente digitale, sottolinea la “novità importante introdotta dal nuovo testo riguarda l’obbligatorietà del rispetto del Codice di autoregolamentazione media e minori da parte di tutti i fornitori di servizi media, a prescindere da canale o piattaforma”, le sanzioni definite “più rilevanti rispetto al precedente Testo Unico” confrontando le misure adottate con le proposte dell’Organizzazione Mondiale della sanità nel paragrafo “Dalla dieta mediale alla qualità dell’alimentazione. Il benessere dei minori e le responsabilità dell’audiovisivo europeo”, ovvero cercando di valutare “il riscontro di tale attenzione all’interno della Direttiva SMAV e del suo recepimento in Italia attraverso il nuovo Testo Unico”. Quest’ultimo “Mantenendo una certa ambiguità di scelta, che oscilla tra l’autoregolazione e la co-regolamentazione, omettendo di indicare specifiche tempistiche per produrre il codice obblighi di misurazione dell’efficacia di quanto previsto dalla legge sul consumo di junk food, tali misure s’indeboliscono nella loro efficacia” conclude Gavrila -. Le principali critiche si possono tradurre in alcuni aspetti quali: i criteri usati per distinguere un prodotto salutare dal junk food sono troppo vaghi; restano esclusi dalle restrizioni troppi programmi televisivi guardati regolarmente dai bambini; gli impegni presi dalle aziende sono troppo deboli per disciplinare il marketing negli ambienti digitali; le industrie non hanno preso alcun impegno su packaging e uso di gadget; il meccanismo di segnalazione delle violazioni è lento, complesso da utilizzare per i consumatori e, in generale, tende a favorire le aziende”. Per questo invita in conclusione la sociologa a “Guardare oltre il TUSMA con (relativo) ottimismo. Alleanze per sconfiggere i fiori del male: “L’impegno condiviso dovrebbe andare nella direzione di una decisa strategia che ci permetta di considerare l’audiovisivo uno spazio sicuro di “coabitazione” tra valori, generazioni, sensibilità”.
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Nella seconda metà del Novecento, Alberto Bandura accreditava il termine di “disimpegno morale” attraverso il quale chiamava in causa una caratteristica di molti attori dello spazio pubblico contemporaneo, che tendono ad attuare comportamenti dalle conseguenze negative, per ottenere un vantaggio personale (spesso di tipo economico o di “sicurezza” individuale), senza per questo intaccare il proprio senso di autostima e autorispetto (1). Bandura individua inoltre alcune dimensioni attraverso le quali si tende ad abbassare la soglia morale, permettendo una più rapida accettazione di fatti di violenza: giustificazione morale, etichettamento eufemistico (meccanismo che si fonda sul potere del linguaggio: permette di mascherare un’azione riprovevole grazie all’attribuzione di caratteristiche positive, in modo tale che il soggetto si senta libero da ogni responsabilità), confronto vantaggioso (mettere a confronto la propria azione deplorevole con una peggiore, in modo da alterarne la percezione ed il giudizio), spostamento di responsabilità, diffusione di responsabilità (ad esempio “lo fanno tutti”), distorsione delle conseguenze o non-considerazione delle stesse, de-umanizzazione della vittima, attribuzione di colpa, sono questi i meccanismi del disimpegno morale che quotidianamente si possono osservare nelle condotte individuali, collettive e persino istituzionali.
Tale teoria si può applicare anche al ruolo svolto dalle istituzioni, dai media e da tutti i soggetti coinvolti nei processi di socializzazione, nella formazione della personalità dei minori, futuri adulti di domani. Troppo spesso il meccanismo di delega o il confronto vantaggioso tendono a giustificare strategie commerciali non compatibili con le esigenze dei bambini e dei ragazzi. In questo caso, una parte dell’impegno verso un’inversione di tendenza passa anche per la qualità dei testi normativi che regolamentano i mercati sempre più globali dei media digitali.
Sarà questa la chiave di lettura adottata per leggere le innovazioni e le debolezze del nuovo Testo Unico per la fornitura di Servizi di Media Audiovisivi (Tusma), oggetto del Focus di approfondimento di Democrazia Futura.
Tra Covid 19 e nuove praterie digitali. Dove si sono persi i minori
Dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19, ancora non si intravede con chiarezza l’uscita dall’emergenza sanitaria e sugli schermi di ogni tipo risuonano ancora parole, testimonianze, richiami che ruotano intorno all’infanzia e all’adolescenza, soprattutto in relazione alla privazione dalla scuola. Quasi del tutto assente dal dibattito risulta invece il loro essere stati proiettati davanti ai media e a contenuti audiovisivi non sempre adeguati alle fasce di età più fragili. Ma l’argomento riguarda tutti noi, genitori, educatori, editori e torna ad essere più che mai attuale in questa situazione di emergenza sanitaria senza precedenti, sollecitando un’adeguata analisi e simulazione delle conseguenze a medio-lungo termine.
Tuttavia, tra le varie ondate della pandemia, il recepimento a livello nazionale della direttiva europea SMAV (2), ritardato in Italia dalle difficoltà del periodo, sollecita una particolare attenzione proprio in relazione alla tutela delle fasce deboli e dei bambini e dei ragazzi nello specifico.
L’approvazione del nuovo Testo Unico per la fornitura di Servizi di Media Audiovisivi a livello nazionale faceva ben sperare in una diversa attenzione da parte del legislatore e delle istituzioni nei confronti della qualità del rapporto che s’instaura tra i testi audiovisivi e le platee cosiddette “fragili” dei minori. Nelle aspettative di chi – come chi scrive – è stato impegnato per alcuni anni nel Comitato Media e Minori (3), organismo deputato ad applicare un Codice di autoregolamentazione, che ha come obiettivo proprio la tutela della platea di bambini e ragazzi esposti ai testi audiovisivi, il nuovo Testo Unico si presentava come una promessa in termini di maggiore vigilanza rispetto alla qualità della programmazione dell’abbondante prateria digitale, che vede esposti i minori.
Le aspettative diventano ancora maggiori considerando le difficoltà a lungo affrontate dal Comitato, che si è trovato ad applicare un Codice nato nell’ambiente pre-digitale (2002) e applicato a un ambiente mediale profondamente mutato. Tale codice, più volte aggiornato ma mai approvato, proprio in attesa di una più decisa corrispondenza con il nuovo Testo Unico, riuscirà forse a trovare un suo necessario upgrade a seguito dell’approvazione del nuovo Testo Unico, al centro di questa riflessione polifonica coraggiosamente intavolata da Democrazia Futura.
A queste considerazioni si aggiunge un ulteriore elemento di scenario: la pandemia da Covid-19 ci ha costretti a una più decisa riflessione sull’importanza delle misure di tutela e sulla presa di responsabilità, non solo per via dell’emergenza sanitaria, che ha portato con sé persino una limitazione del diritto all’istruzione, ma anche per la sua forte incidenza sulle dimensioni socio-psicologiche, su quelle relative al cambiamento negli stili di vita e sulla sovraesposizione dei minori ai testi mediali.
Niente più della paura mal gestita può avere effetti devastanti sulla natura biologica e sociale dell’essere umano. La paura sgretola la già fragile piattaforma della fiducia reciproca, mette in discussione il ruolo delle istituzioni, permette al morbo dell’insicurezza d’insinuarsi nel cuore delle persone e inibire il desiderio di proiettarsi nel futuro. Questo problema è ancor più rilevante nel periodo della pandemia da Covid-19 a partire dal primo lockdown del 2020 e si estende oltre, toccando sempre di più le fasce più vulnerabili dei bambini e ragazzi.
L’attuale riflessione su media, istituzioni e società civile e tutela dei minori
In tale contesto si è imposta una riflessione sul ruolo che media, istituzioni e società civile dovrebbero assumersi in termini di accompagnamento delle fasce più deboli nel perseguimento dei propri diritti e nella loro tutela. In effetti, il messaggio che dovrebbe orientare politiche pubbliche della comunicazione e l’agire degli operatori, nel rispetto delle loro funzioni sociali, dei principi etici e delle responsabilità nei confronti delle persone che, nel tempo e, in particolare, nell’anno più complesso di quest’inizio di millennio, hanno trovato rifugio nei testi mediali, è proprio il desiderio di sfruttare la scossa della pandemia per “guardare oltre”, scongiurando la coltivazione di un immaginario negativo sul futuro delle nuove generazioni.
Il confronto tra produttori, editori e strateghi della comunicazione audiovisiva e gli utenti, rappresentati anche dalle loro associazioni di riferimento, apre verso una dimensione progettuale che sollecita nella tutela delle fasce più vulnerabili e nel rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi la sinergia tra il Media System e tutte le altre istituzioni impegnate nel garantire la crescita e lo sviluppo armonioso dei minori.
Si tratta di istanze che stanno a monte del Codice Tv e Minori del 2002, prese in carico anche da tutte le normative italiane ed internazionali sul tema (4), ulteriormente accentuate dal lavoro portato avanti dal Comitato Media e Minori durante gli ultimi mandati, anche in vista di un opportuno aggiornamento del Codice alla luce dei cambiamenti tecnologici e dei paesaggi sociali e comunicativi.
Infatti, scommettere sui bambini e sugli adolescenti significa scommettere sul futuro delle nazioni e sul progetto globale dell’umanità. Oltre ad essere un “fatto culturale” (5), il futuro si presenta anche come un fatto complesso mediatico e digitale, prova di una responsabilità condivisa che coinvolge tutti gli stakeholder nella sua costruzione sicura e consapevole: policy maker, organizzazioni transnazionali, genitori, istituzione educativa e lettori multimediali e digitali. Lo ha dimostrato anche l’inserimento dell’issue dedicata alla tutela dei minori/Children protectionv(6) nelle tematiche prioritarie portate avanti all’interno dei lavori del G20 con la Presidenza italiana e che ha visto chi scrive impegnata in prima persona, in rappresentanza del Comitato Media e Minori.
I presupposti considerano l’ambivalenza del rapporto tra minori e tecnologie. L’ambiente digitale da un lato offre grandi opportunità, ricchezza di contenuti, creatività e supporto all’esperienza offline, dall’altro è anche particolarmente esposto a trappole, criminalità, e quindi anche reati rivolti a target più giovani.
Per questo, ancor più rilevante è il contributo sinergico degli Stati coinvolti in questo processo costruttivo, collaborativo e decisionale del G20 come di tutte le iniziative orientate a un indirizzo culturale ed etico dei media digitali globali ad una riflessione condivisa sulle opportunità e sui rischi dell’evoluzione tecnologica e dell’esperienza online per il target più vulnerabile dei minori (7).
L’attenzione a questo target e gli aspetti relativi alla tutela trovano spazio anche nel nuovo Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/1808 concernente la fornitura di servizi audiovisivi. Infatti, scorrendo il ricco testo della norma, si possono osservare richiami a questa categoria lungo ben 3 articoli, oltre ai contenuti del preambolo.
Nello specifico, già dall’articolo 7 dei Principi generali (Comma 7a), nell’affrontare le questioni delle trasmissioni transfrontaliere si prevede la “sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro” nel caso della “violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto”.
Altri specifici riferimenti, oltre a quelli relativi alla legittimazione del Comitato Media e Minori quale soggetto operante presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 8 – Soggetti), trovano concretizzazione nel Titolo IV, Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – Capo I Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici – Norme a tutela dei diritti fondamentali della persona e dei minori e, nello specifico, negli articoli 37 (Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva) e 38 (Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori).
Una novità importante introdotta dal nuovo testo riguarda l’obbligatorietà del rispetto del Codice di autoregolamentazione media e minori da parte di tutti i fornitori di servizi media, a prescindere da canale o piattaforma (Art. 37, comma 6).
L’articolo 37 delega molte delle responsabilità di tutela all’utilizzo del cosiddetto “parental control”, presupponendo che la tutela dei più piccoli e dei ragazzi debba far leva su questi strumenti tecnologici innovativi di protezione e sulla diffusione di una corretta educazione dell’utenza all’uso di tali dispositivi, dimensione rientrante anche nelle successive specificazioni relative alle azioni congiunte (iniziative scolastiche “per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo” o progetti rivolti ai genitori) a carico del “Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominata, con l’Autorità̀ delegata all’editoria” (Art. 37 comma 10).
Le sanzioni sono oggetto dell’articolo 38 e diventano più rilevanti rispetto al precedente Testo Unico, spostando “la sanzione amministrativa da euro 30 mila a euro 600 mila” anziché tra i 25 mila euro e i 350 mila euro, come previsto dal DL 177 del 31 luglio 2005. Anche la sospensione del titolo abilitativo “nei casi di particolare gravità” si colloca tra sette e centottanta giorni (anziché tre – trenta giorni, come da Testo Unico del 2005).
Tali disposizioni si vanno successivamente a declinare, all’interno degli Art. 41 (Disposizioni generali) e 42 (Misure di tutela) del testo provvisorio in circolazione, anche a livello dei servizi di piattaforma per la condivisione di video. Il testo ribadisce ulteriormente il ruolo dell’AGCOM, di concerto con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori nell’adozione di
“apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell’interesse pubblico generale”. (Art. 42, comma 5).
Tuttavia, escluse le sanzioni maggiori, il rafforzamento del ruolo del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e l’applicazione delle azioni di tutela anche alle piattaforme per la condivisione di video, non s’intravedono particolari evoluzioni rispetto al precedente testo normativo. Una ulteriore conferma di quanto sostenuto da Eric Lambert e Giacomo Mazzone nell’articolo “Miracoli d’agosto: la vecchia Gasparri cambia pelle in pieno solleone”, che ritiene che il nuovo Testo Unico si limiti a “ripulire un vecchio testo senza renderlo atto a indirizzare un mercato profondamente diverso da quello degli inizi degli anni 2000” (8).
Dalla dieta mediale alla qualità dell’alimentazione. Il benessere dei minori e le responsabilità dell’audiovisivo europeo
Un’attenzione particolare meritano, nel contesto dell’aggiornamento del vecchio TUSMAR alla luce della Direttiva SMAV, gli aspetti relativi alla protezione dei minori nei confronti delle comunicazioni commerciali, in particolare del junk food, ovvero, il cosiddetto “cibo spazzatura”.
“Junk food”, infatti, è un’espressione popolare inglese utilizzata per indicare alimenti ricchi di sale, zuccheri semplici e grassi, ma poveri dal punto di vista nutrizionale di vitamine, fibre, proteine. Si tratta di un modo di dire non usuale in ambito medico-scientifico: nel Modern Nutrition in Health and Disease, uno dei più importanti trattati al mondo di nutrizione, l’espressione ricorre una sola volta per indicare alimenti che “i bambini devono evitare”. La rilevanza dell’argomento è sottolineata anche dallo studio Global Burden of Disease, che vede il coinvolgimento di 195 Paesi e che già nel 1998 dimostrava che le diete squilibrate a livello globale sarebbero state causa di una morte su cinque (9).
Non a caso, dunque, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS-WHO), nel suo European Health Report 2018 (10) invita a lavorare sulla prevenzione dei fattori di rischio, promuovendo l’adozione di diete equilibrate, a partire dall’infanzia. Tra le raccomandazioni:
– introdurre profili nutrizionali, atti ad identificare i cibi HFSS;
– promuovere la loro riformulazione e la riduzione dei consumi di alimenti squilibrati;
– incentivare l’adozione di rigorosi vincoli a marketing e pubblicità, compresa quella sul web e sui social network (v. studio Appetite and Obesity dell’Università di Liverpool: i bambini che hanno visualizzato contenuti con snack non salutari hanno assunto il 26 per cento in più di energia totale e il 32 per cento in più di kcal da cibi HFSS, rispetto a quelli che hanno visto immagini prive di alimenti).
Inoltre, l’OMS evidenza che un problema da non sottovalutare è la stretta correlazione tra esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali relative al junk food (HSFF – High in saturatedfats, trans fats, free sugars and/or salt) e problemi quali obesità infantile e malattie correlate. Tuttavia, a fronte di un quadro così preoccupante, una valutazione dello stato d’attuazione di tali raccomandazioni evidenzia che le politiche e i regolamenti emanati dai diversi Paesi sono del tutto insufficienti per affrontare le continue sfide poste in questo campo dal marketing transfrontaliero e, quindi, a invertire la rotta di obesità infantile, sovrappeso e malnutrizione, in continua crescita in tutta Europa, soprattutto nei Paesi mediterranei. Spesso i provvedimenti risultano applicati solo ai media “pre-digitali”; ai bambini più piccoli (trascurando il target sensibile degli adolescenti); ai programmi diretti in maniera specifica a bambini e ragazzi (piuttosto che a quelli che prevedono un pubblico composto anche da minori). Insomma, un quadro non ottimistico, che porta l’OMS ad auspicare che le criticità rilevate, ricondotte in particolare alle opposizioni del settore privato e a deboli sistemi di autoregolamentazione possano essere risolte attraverso un congruo impegno politico ed una allocazione sufficiente di risorse dirette all’applicazione delle conoscenze e delle tecnologie disponibili.
Tornando all’oggetto di questa riflessione, proviamo a osservare qual è il riscontro di tale attenzione all’interno della Direttiva SMAV e del suo recepimento in Italia attraverso il nuovo Testo Unico.
I principi generali si sostanziano nel preambolo della Direttiva EU 2018/1808, che specifica:
“Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla co-regolamentazione e la promozione dell’autoregolamentazione tramite i codici di condotta di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, finalizzati a ridurre efficacemente l’esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici mirano a garantire che queste comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande” (preambolo 28 ter).
Tali aspetti si traducono nel recepimento a livello italiano nei principi contenuti nell’Art. 43: Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche. In particolare, il comma 1 c3 specifica:
“C) Le comunicazioni commerciali audiovisive:
- non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
- non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente”.
In tale ambito si posiziona l’attenzione alla tutela dei fruitori più fragili di fronte ai messaggi commerciali che possono incentivare il consumo di prodotti alimentari e bevande con incidenza negativa sulla salute individuale e, dunque, anche sulla spesa pubblica per la salute, contemplata nell’art. 43 (comma 3) del nuovo Testo Unico:
“L’Autorità, sentito il Ministero e d’intesa con il Ministero della salute, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri. il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre l’esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all’Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.”
Mantenendo una certa ambiguità di scelta, che oscilla tra l’autoregolazione e la co-regolamentazione, omettendo di indicare specifiche tempistiche per produrre il codice obblighi di misurazione dell’efficacia di quanto previsto dalla legge sul consumo di junk food, tali misure s’indeboliscono nella loro efficacia.
In effetti, per quanto riguarda il mancato riferimento alle tempistiche per produrre il Codice, il nuovo Testo Unico è effettivamente generico. All’art. 43, comma 6, viene riportato soltanto che
“I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono tenuti ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice e l’adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni”.
Per la valutazione dell’efficacia delle misure sul junk food l’unico riferimento temporale compare all’art. 39, comma 6, “Vigilanza e sanzioni” quando si sostiene che
“L’Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni”.
La debolezza di tale impianto risale, tuttavia, alla norma europea (Direttiva SMAV) che non specifica tempistiche e obblighi per valutare l’efficacia delle misure a tutela dei minori (anche in riferimento al junk food) al fine di evitare possibili fraintendimenti o eccessiva libertà interpretativa e articoli generici in fase di recepimento.
Le critiche all’indeterminatezza normativa non ritardano ad arrivare soprattutto a livello europeo.
Associazioni europee dei consumatori come il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) in particolare, sottolineano attraverso una relazione “a caldo” come l’autoregolamentazione non sia sufficiente per impedire la commercializzazione di alimenti malsani rivolti a un target di bambini (11).
Le principali critiche si possono tradurre in alcuni aspetti quali: i criteri usati per distinguere un prodotto salutare dal junk food sono troppo vaghi; restano esclusi dalle restrizioni troppi programmi televisivi guardati regolarmente dai bambini; gli impegni presi dalle aziende sono troppo deboli per disciplinare il marketing negli ambienti digitali; le industrie non hanno preso alcun impegno su packaging e uso di gadget; il meccanismo di segnalazione delle violazioni è lento, complesso da utilizzare per i consumatori e, in generale, tende a favorire le aziende.
Pertanto, date la natura e le numerose violazioni dell’EU Pledge, questa Organizzazione dell’Unione europea chiede alla Commissione europea di evitare di fare affidamento sugli impegni volontari delle aziende e di regolamentare la pubblicità del junk food diretta ai bambini, proponendo misure piuttosto dure come vietare la pubblicità dei prodotti poco sani in televisione tra le 6.00 e le 23.00; introdurre il divieto totale per il marketing del junk food su internet; vietare i cartoni animati e i personaggi dei film sulle confezioni dei prodotti; tutelare tutti i minori fino ai 18 anni e, infine, utilizzare i profili nutrizionali elaborati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (12).
Si tratta di certo di misure molto rigide, che ben lontane sono dal decisamente più indefinito quadro normativo delineato dal nuovo Testo Unico, che sembra incoraggiare il “disimpegno morale” oggetto della riflessione di apertura di questo articolo.
Quali correttivi si potrebbero introdurre?
Le proposte non sono semplici da formulare a testo ormai approvato. Tuttavia, guardare alle altre esperienze europee potrebbe essere un esercizio utile. Ad esempio, in Spagna il Ministro del Consumo ha recentemente annunciato il divieto di trasmettere spot promozionali di junk food non solo nella fascia oraria dedicata ai programmi per bambini, ma anche sulle app e i siti web maggiormente utilizzati dai minori. Una Commissione ad hoc avrà il compito di vagliare gli spot da mandare in onda, vietando quelli non in linea con i profili nutrizionali stilati dall’OMS. Norvegia, Portogallo e Regno Unito stanno adottando provvedimenti (es. divieto di pubblicità televisiva di cibi HSFF prima delle 9.00 di sera), diretti a fornire una concreta attuazione del Piano d’azione UE contro l’obesità infantile. E queste sono solo alcune casistiche che fanno emergere non un eccesso di moralismo, quanto una reale responsabilizzazione dei vari stakeholder coinvolti nei processi di coltivazione della società di domani. Tornando al caso italiano, senza perdere le speranze e considerare veramente un’occasione sprecata l’aggiornamento di questa normativa decisiva per il buon funzionamento del sistema audiovisivo nazionale, si suggerisce di immaginare una più convinta sinergia tra sistemi di regolamentazione, autoregolamentazione e co-regolamentazione ai fini di una reale tutela del diritto alla salute di bambini e adolescenti e di un loro empowerment su scala nazionale, europea, globale.
Guardare oltre il TUSMA con (relativo) ottimismo. Alleanze per sconfiggere i fiori del male
Nel nuovo scenario di overload tecnologico, ossia di sovraccarico delle tecnologie e di “ipercomunicazione” all’interno del quale si dovranno applicare le norme oggetto del Focus di approfondimento promosso da Democrazia Futura, la domanda che insorge naturalmente riguarda la preparazione degli attori coinvolti (minori, genitori, scuole, istituzioni, editori, distributori, etc…) a favorire uno sviluppo “sano” dei bambini e dei ragazzi anche attraverso la continua responsabilizzazione sull’incidenza che i testi mediali di ogni tipo possa avere sulla qualità del loro rapporto con se stessi, con gli altri, e con il mondo esterno? (13). L’ipercomunicazione, sostiene da tempo uno studioso come Dominique Wolton (14) non è garanzia di qualità della comunicazione. Anzi, proprio entro l’eccesso non regolamentato si possono annidare con più forza “i fiori del male”, come la violenza, il linguaggio dell’odio, la discriminazione, il sessismo, il bullismo e tutti quei fenomeni contemplati già nel vecchio Codice Tv e Minori, ma che trovano spazio di amplificazione nella sterminata offerta mediale attuale, on e offline.
In tale contesto, l’attenzione all’universo dei media audiovisivi deve essere ancor più accentuata, trattandosi di contenuti, spesso multipiattaforma, che rientrano prioritariamente nella dieta mediale dei minori. L’impegno condiviso dovrebbe andare nella direzione di una decisa strategia che ci permetta di considerare l’audiovisivo uno spazio sicuro di “coabitazione” tra valori, generazioni, sensibilità (15).
Come già anticipato, si tratta di tematiche presenti anche nella bozza del nuovo Codice di autoregolamentazione Media e Minori, che dovrà essere ulteriormente aggiornato anche in funzione del recepimento del Testo Unico e considerando le responsabilità del Comitato, riconosciuto a livello normativo, ma spesso sottovalutato nelle sue funzioni istituzionali e nell’efficacia delle sue azioni, in termini di monitoraggio, vigilanza, programmazione, produzione ed educazione dei minori, della cittadinanza, delle emittenti. Dalle ceneri della crisi si auspica di uscire con una rinnovata disponibilità a scommettere sulle prospettive di un’economia della conoscenza e della buona comunicazione per bloccare la bulimia di insicurezza, che si riversa nelle case quotidianamente, attraverso gli schermi di ogni tipo, coltivando i mediaterrorismi (16), i fiori del male, comportamenti dannosi e con ricadute sulla salute fisica e mentale dei singoli e della società tutta. Si tratta di scelte che mettono al centro i minori e insieme a loro molti problemi etici, politici, normativi, tecnologici ed educativi, dimostrando che un ritorno all’impegno morale può favorire un investimento nel capitale sociale di un paese, l’unico a rafforzare le ali di un futuro-promessa.
Note al testo
(1) Alberto Bandura, “Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities”, Personality and Social Psychology Review, III, (3), luglio-settembre 1999, pp. 193–209.
(2) Il Testo Unico per la fornitura di Servizi di Media Audiovisivi, che dovrebbe considerare l’evoluzione della realtà di mercato è risultato del recepimento della Direttiva Smav, ovvero Direttiva (Ue) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 novembre 2021. Si tratta del “Decreto legislativo recente attuazione della Direttiva (Ue) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/Ue, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di Servizi di Media Audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione della realtà di mercato”.
(3) https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/area-tutela-minori
(4)Si ricordano, tra gli altri testi normativi a tutela dei minori, il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv (Codice Media e Minori) 2002; Artt. 34 e 35 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni –Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi come modificata dalla Direttiva 2018/1808/UE – Direttiva sui servizi di media audiovisivi; Art. 33 Legge 14 novembre 2016, n. 220 – Disciplina del Cinema e dell’Audiovisivo; Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 – Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo; Delibera AGCOM n. 23/07/CSP – Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche; Delibera AGCOM n. 52/13/CSP – Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori di cui all’art. 34, comma 1, 5 e 11 del d.lgs 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni; Decreto Ministro Sviluppo Economico 01 aprile 2011 – Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso condizionato; Delibera AGCOM n. 51/13/CSP – Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta che possano nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’art. 34 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici; Delibera AGCOM n. 74/19/CONS – Regolamento in materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi di cui all’art.10 del d.lgs 7 dicembre 2017, n. 203.
(5) Arjun Appadurai, The Future as Cultural Fact. Essays in Global Condition, New York-London, Verso Book, 2013, 328 p.; trad. it. di Marco Moneta e Maria Pace Ottieri: Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale, Milano, Raffaello Cortina, 2014, XI-444 p.
(7) Si vedano a questo riguardo Fausto Colombo Giovanni Boccia Artieri, Luigi Del Grosso Destreri, Francesca Pasquali e Michele Sorice (a cura di), Media e generazioni nella società italiana, Milano Franco Angeli, 2012, 207 p., e Mihaela Gavrila, Franca Faccioli, Lidia Velici, “The Future as a Media Fact. Adolescents, Transmedia Narratives and visions of the Future”, Euromentor Journal Studies About Education, X (3), settembre 2019 , Ed. Pro Universitaria Bucuresti, pp. 47-79.
(8)Erik Lambert, Giacomo Mazzone, “Miracoli d’agosto: la vecchia Gasparri cambia pelle in pieno solleone. Cosa nasconde un atto dovuto del Governo”, Democrazia futura, I (3), luglio-settembre 2021, pp. 679-681. Anticipato in: https://www.key4biz.it/democrazia-futura-miracoli-dagosto-la-vecchia-gasparri-cambia-pelle-in-pieno-solleone/373466/.
(9)Alan Lopez, Christopher Murray, “The global burden of disease, 1990–2020”. Nature Medicine, IV (11), novembre 1998, pp. 1241-1243. Vedine l’abstract al seguente link: https://doi.org/10.1038/3218.
(10) Questo Rapporto è scaricabile sul sito della World Health Organization. Regional Office for Europe al seguente link: https://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/european-health-report/european-health-report-2018.
(11) Emma Calvert, Food Marketing to Children needs Rules with teeth. A snapshot report about how self-regulation fails to prevent unhealthy foods to be marketed to children, Bruxelles, BEUC – Bureau Européen des Unions de Consommateurs, settembre 2021, 24 p. Testo disponibile al link del BEUC:
(12) Si vedano le osservazioni di Giulia Crepaldi, “Pubblicità e junk food: per proteggere i bambini servono regole europee. Insufficienti gli impegni delle aziende secondo il Beuc”, Il fatto alimentare, 4 ottobre 2021. Cfr. https://ilfattoalimentare.it/pubblicita-junk-food-bambini-regole.html.
(13) Enzo Kermol, Mriselda Tessarolo (a cura di), Violenza, mass media e minori. Scuola e servizi operatori di fronte al problema dell’esposizione dei bambini alla violenza, Udine, Forum, 2005, 243 p.
(14) Dominique Wolton, “To Communicate is to Negotiate”, Human and Social Studies, II (5), giugno-luglio 2016, pp. 13-22.
(15) Mihaela Gavrila, “Il Media System alla prova del futuro. Bambini e ragazzi tra paura e richiesta di asilo nell’audiovisivo digitale” in Donatella Pacelli, Camilla Rumi (a cura di), Guardare oltre il Media System. Formazione, diritti e tutela dei minori, Roma, Armando, 2021, 208 p. [il saggio è alle pp. 46-65].
(16) Mihaela Gavrila. Mario Morcellini (a cura di), Vincere la paura. Una nuova comunicazione contro i mediaterrorismi, Milano,Egea, 2021 (in corso di stampa).