Network sharing sì, ma fino a un certo punto. La condivisione stringente di ogni minimo intervento per la realizzazione di reti in fibra ottica decade nella bozza del Ddl Concorrenza, ma resta l’incentivo a collaborare il più possibile, quanto meno sul fronte dei permessi se non della realizzazione fisica degli scavi. E’ questa una delle modifiche principali apportate n commissione Attività Produttive alla Camera alla bozza del Ddl Concorrenza in materia di fibra ottica e semplificazione delle attività di posa e scavo delle nuove reti, dove peraltro si definiscono anche i casi particolari (ed eccezionali) nei quali è possibile rifiutare ad un concorrente l’accesso alla propria rete.
Obbligo di network sharing mitigato
Alleggerito quindi l’obbligo per gli operatori di tlc di ‘condividere’ gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica. Lo riporta l’agenzia Public Policy, che mette in evidenza le modifiche apportate dalla commissione Attività produttive alla Camera, ha approvato una serie di emendamenti al ddl Concorrenza che modificano gli articoli 23 (Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione) e 24 (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica).
Quest’ultimo, nello specifico, nella versione approvata da Palazzo Chigi prevedeva che “ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.
Condivisione dei lavori non obbligatoria ma auspicabile
Una norma criticata fortemente, tra gli altri, da Tim che aveva evidenziato le proprie “perplessità sulle modalità operative” dell’articolo che, di conseguenza, potrebbe avere “impatti negativi sui tempi di esecuzione dei lavori e del rilascio dei permessi che sarebbero sicuramente dilatati”. Secondo Tim “l’obbligo di coordinamento appare in contrasto con l’obiettivo primario di sviluppare rapidamente le infrastrutture a banda ultralarga nel nostro Paese, basato su dinamiche concorrenziali e sulle capacità competitive di realizzazione di tali infrastrutture da parte dei diversi soggetti interessati”.
Resta la possibilità di cooperare fra operatori
E proprio in questo senso va la modifica approvata, come anticipato nei giorni scorsi da Public Policy. “Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adottano ogni utile iniziativa al fine del coordinamento con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione”, si legge invece nell’emendamento approvato. Non si tratta più, quindi, di un obbligo alla collaborazione ma di una possibilità di cooperazione. Ma gli operatori saranno comunque incentivati a collaborare.
Agcom stenderà linee guida per incentivare l’accesso per i competitori
In base alla nuova norma, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) dovrà adottare “apposite linee guida” per garantire che in sede di esecuzione delle opere “sia incentivata l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete”. Nell’emendamento approvato viene anche ribadito quanto già previsto dal ddl licenziato in Cdm. “In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale”.
Via libera, poi, anche a una novità per regolare il rifiuto da parte dei gestori di infrastruttura fisica e operatori di rete alla possibilità di accesso alla propria infrastruttura fisica per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità da parte di altri operatori.
L’accesso alla rete può essere negato soltanto in casi particolari
L’accesso può essere rifiutato dal gestore dell’infrastruttura e dall’operatore di rete esclusivamente se “l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità nel rispetto dei segreti commerciali del titolare della infrastruttura”; e ancora, “indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche le necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità nel rispetto dei segreti commerciali del titolare della infrastruttura”.