Pa digitale

Ddl Concorrenza, spunta la legge annuale per il digitale

di |

Un emendamento al Ddl Concorrenza, il 18.0.8 a firma Nicita, Basso, propone l’istituzione di una Legge annuale per il digitale, allo scopo di sistematizzare la programmazione di spesa tecnologica della PA.

Un emendamento al Ddl Concorrenza, il 18.0.8 a firma dei senatori Pd Antonio Nicita e Lorenzo Basso, propone l’istituzione di una Legge annuale per il digitale, sulla falsariga della Legge annuale per la Concorrenza. L’obiettivo è riunire in un unico provvedimento tutti gli aspetti salienti che riguardano il variegato e complesso mondo del digitale e della programmazione economica della spesa da parte della PA.   

  1. “Il presente articolo disciplina l’adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.
  2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a: a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale; b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali; c) garantire l’accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali; d) accrescere l’innovazione, la partecipazione e l’accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini; e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell’adozione di tecnologie e servizi digitali e nell’applicazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale; f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali; g) promuovere il commercio elettronico equo; h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.
  3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all’articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all’innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all’articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse. 27 4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni: a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all’innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali; b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3; c) l’autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2; d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell’esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2; e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare; f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse. 5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi: a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai princìpi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione; c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione; d) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell’anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz