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‘Ddaonline: verso la fine del free riding?’. Intervento di Paolo Marzano (Comitato Consultivo Diritto d’Autore)

paolo marzano

La Commissione Europea ha avviato il 25 settembre scorso due consultazioni pubbliche congiunte destinate a raccogliere informazioni e spunti su alcune importanti questioni. La prima consultazione riguarda temi più strettamente connessi alla Direttiva eCommerce: la responsabilità online degli intermediari, raccolta ed uso di dati, cloud ed economia c.d. collaborativa; la seconda riguarda temi invece più fortemente legati alla Direttiva Copyright (uso del principio della territorialità nel settore audiovisivo, portability, geoblocking operato da diversi broadcasters).

Le consultazioni pubbliche si concluderanno il 18 dicembre prossimo, vale a dire, dodici settimane dal loro lancio.

Mentre sul tema del geoblocking mi permetto di richiamare qui le considerazioni da me svolte nell’intervento che Key4biz ha pubblicato, vorrei di seguito svolgere alcune riflessioni in tema di intermediari ed online liability: senza dubbio il tema di maggior rilevanza tra quelli trattati nella consultazione dedicata alle ‘digital platforms’.

Questa nuova consultazione si pone a valle di quelle effettuate nel 2011 e nel 2012 dalla stessa Commissione; le precedenti avevano ad oggetto i risultati ottenuti dall’attuazione della Direttiva eCommerce ed il regime di esenzione dalla responsabilità online posto dalla Section IV della Direttiva stessa. Quelle consultazioni portarono a concludere che, sostanzialmente, la Direttiva avesse dato buona prova di sé e che non occorressero modifiche al suo dettato normativo, sebbene il sistema della online liability necessitasse di un costante monitoraggio.

Questa nuova consultazione torna dunque sul tema della online liability, per verificare se qualcosa debba o meno essere modificato.

Sono tra quelli che ritengono che il sistema della online liability previsto dalla Direttiva eCommerce abbia creato un’economia del free riding che ha pesantemente danneggiato l’industria della cultura, attraverso lo sviluppo di piattaforme digitali che, apparentemente neutrali, passive ed estranee ai contenuti, nella realtà sono chiaramente destinate a lucrare sulla diffusione di materiale ‘copyright-protected’ ad opera dei propri utenti. Ho anzi spesso affermato che questo non è più un sistema di esenzioni alla responsabilità online (che aveva, giova ricordarlo, l’iniziale compito di accudire la crescita dei neonati intermediari online), ma un nuovo regime di eccezioni ai diritti patrimoniali d’autore, con buona pace del three step test e della Direttiva Copyright.

La Consultazione lascia ben sperare. Si ha, infatti, la sensazione che la Commissione abbia chiaramente in mente i punti dolenti dell’attuale regime di esenzioni della responsabilità online, offrendo anche alcune possibili soluzioni.

Così è, anzitutto, per il caso della possibilità di mantenere invariata ovvero meglio specificare la definizione di intermediario avente ‘mere technical, automatic and passive nature’; una questione sollevata alla luce del rilevato, ed è molto, “growing involvement in content distribution by some online intermediaries, e.g.: video sharing websites”.

Sembra abbastanza chiaro che la Commissione riconosca la necessità di porre rimedio a quei business models basati sul parassitario sfruttamento della creatività altrui; il free riding di cui sopra. In una versione ‘leaked’ della consultazione diffusa questa estate, si faceva espressamente riferimento a: “(…) instances where online service providers engaging directly or indirectly in content distribution try to overly rely on limitations of liability and claim that they are mere hosting providers”. 

Gli altri quesiti lasciano intravedere altri due settori in cui si potrebbe intervenire. Uno di essi sembra essere senz’altro quello dello sviluppo di una procedura di ‘notice-and-action’ che permetta una più incisiva e rapida azione da parte delle piattaforme online nella rimozione di materiale illegale.

Sul punto rinvio il lettore a quanto affermato dal Segretario Generale FAPAV Federico Bagnoli Rossi nel suo intervento pubblicato da Key4biz il 5 ottobre scorso, nonché sui traguardi fin qui raggiunti grazie al Regolamento Agcom, la cui attuazione spesso porta ad adeguamenti spontanei ed in tempi brevissimi.

Legata a questa questione vi è poi quella relativa alla creazione di una generale ‘duty of care’ ipotizzata nella consultazione. Di particolare interesse mi pare essere l’idea della creazione di uno ‘specific service to facilitate contact with national authorities for the fastest possible notice and removal of illegal contents that constitutes a threat for e.g. public security or fight against terrorism”. Per quanto pensata solo relativamente ad illeciti connessi al terrorismo ed alla sicurezza pubblica, credo che una soluzione del genere possa essere estesa anche ad altre fattispecie, come quelle legate alla violazione dei diritti d’autore.

Al di là di una generale responsabilizzazione delle piattaforme digitali, credo tuttavia che il punto centrale sia quello relativo al level playing field e, in particolare, alla rivisitazione della online liability; che sia venuto il momento di dire basta al free riding?

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