Il consenso all’installazione di cookie pubblicitari sul pc di un utente di un sito deve essere esplicito. Non basta quindi la semplice spunta preselezionata in automatico dal sito per considerare informato il consenso di un utente, che per negare il consenso dovrebbe deselezionare una casella online prima di accettare di navigare su un sito.
E’ questo il parere della Corte di Giustizia europea in merito ad un quesito avanzato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) in merito alla contestazione della federazione tedesca delle organizzazioni di consumatori dell’utilizzo, da parte della società tedesca Planet49, nell’ambito di giochi a premi in linea, di una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti di Internet che intendono partecipare al gioco esprimono il loro accordo all’installazione di cookie. Tali cookie sono diretti a raccogliere informazioni a fini pubblicitari riguardanti prodotti dei partner della Planet49.
Con la sua sentenza la Corte dichiara che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale “non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso”.
È ininfluente riguardo a tale risultato il fatto che le informazioni archiviate o consultate costituiscano o meno dati personali.
La Corte sottolinea che il consenso deve essere specifico, cosicché il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamente espresso il proprio consenso all’installazione di cookie.
Secondo la Corte, inoltre, il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.