Se sei un minore con più di 14 anni e ti ritieni vittima di bullismo sul web (anche senza che i genitori lo sappiano) puoi chiedere direttamente al gestore del sito internet o del social network la rimozione di foto e video imbarazzanti o offensivi, oppure pagine web e post sui social in cui si è oggetto di minacce, offese o insulti. In caso di vittima under 14 il reclamo deve essere inoltrato dai genitori.
Qualora la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione. Queste nuove tutele sono contenute nella legge che contrasta il fenomeno del cyberbullismo, approvata dal Parlamento e di seguito spiegata nell’infografica realizzata dal Garante per la privacy.
Ecco come inviare la segnalazione/reclamo al Garante Privacy?
Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto il modulo da compilare e inviare all’Autorità, qualora il sito internet o social network non abbia provveduto ad eliminare i contenuti riguardanti un minore che si ritiene vittima di cyberbullismo.
Il modulo è scaricabile da qui e deve essere inviato a: cyberbullismo@gpdp.it
Può essere compilato direttamente dai minori over 14 oppure da chi esercita la potestà genitoriale.
Nel dettaglio si può segnalare di essere stato vittima sul web di:
- pressione
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d’identità
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
Ricordiamo che il Garante per la protezione dei dati personali ha l’obbligo, per legge, di rispondere entro 48 ore dall’invio della segnalazione. Cosa può fare? O rigettare il reclamo oppure esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante può prescrivere il divieto o il blocco dei contenuti sul sito internet o social network. Nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall’Autorità potranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice privacy.
Perché la legge tutela solo i minori?
Limitare gli effetti del provvedimento ai minori o estenderlo ai maggiorenni: è stato questo per due anni il vero nodo della legge. Il testo originario, elaborato dalla senatrice del PD Elena Ferrari, era circoscritto ai minorenni, ma la Camera in seconda lettura lo ha modificato, allargandolo agli over 18. La legge definitivamente approvata circoscrive il raggio d’azione solo ai minorenni e conferma l’ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo e non prevede strumenti di natura penale. Ha spiegato l’esclusività della legge per i minorenni la stessa relatrice Ferrari (qui l’intervista pubblicata su Key4biz): “I minorenni in misura maggiore sono impigliati nella Rete e subiscono fortemente la web reputation: in particolare i minori dai 9/10 anni in su con punte particolarmente critiche nei preadolescenti”.
In sostanza la legge tutela solo i minori perché sono, logicamente, più indifesi rispetto agli adulti e soprattutto crea una corsia preferenziale per loro, senza un intasamento dei reclami da parte degli over 18, per accelerare il contrasto al bullismo sul web. Quando la Camera, in un primo momento, aveva allargato la tutela a tutti i cittadini, il padre di Carolina Picchio (la 14enne prima minorenne in Italia vittima del cyberbullismo) aveva espresso una forte disapprovazione: “È evidente che la legge così diventa inapplicabile per il volume di richieste e segnalazioni che arriveranno al Garante della privacy”. Fortunatamente la Camera ha poi cambiato idea e ha approvato in via definitiva una legge che rende più difficile la vita dei bulli sul web e migliore quella dei minori.