Giovedì scorso 25 febbraio, dopo una lunga gestazione, Consob ha partorito il nuovo regolamento sull’equity crowdfunding, recependo peraltro le indicazioni degli “stakeholder”, inclusa l’Associazione Italiana Equity Crowdfunding (AIEC), che rappresenta la quasi totalità delle piattaforme autorizzate da Consob.
A quasi tre anni dall’introduzione della prima versione del regolamento, il mercato non è ancora decollato (qui l’infografica di Crowdfunding Buzz), come è invece accaduto in altri paesi europei e molti, noi inclusi, avevano puntato il dito proprio sull’inadeguatezza del regolamento Consob.
La versione appena approvata introduce alcune modifiche sostanziali che rimuovono molti dei limiti evidenziati dagli osservatori e dagli interessati. Abbiamo allora chiesto all’avvocato Alessandro Maria Lerro, presidente di AIEC, di spiegarci il punto di vista delle piattaforme.
Fabio Allegreni. E’ soddisfatta AIEC per le nuove norme introdotte da Consob?
Alessandro Lerro. La Consob ha recepito totalmente i suggerimenti proposti dall’Associazione dei gestori di portali, dimostrando l’efficienza del sistema basato sulla concertazione con le associazioni di categoria. Ovviamente nessuno meglio delle piattaforme poteva fornire indicazioni su come il mercato dovesse essere regolamentato.
Le piattaforme sono soddisfatte e ci si aspetta che adesso il mercato sia pronto ad esplodere. Peraltro i numeri italiani dei primi due anni, per quanto piccoli, sono del tutto analoghi a quelli degli altri Paesi ai loro esordi.
Fabio Allegreni. Quali sono i vantaggi per gli investitori introdotti dal nuovo regolamento?
Alessandro Lerro. Il vantaggio principale per l’investitore consiste nel fatto che la verifica Mifid possa essere fatta online. Inoltre, l’investitore avrà un vantaggio riflesso: questa normativa consente finalmente al mercato di partire e quindi vi sarà un effettivo assortimento di aziende target, una possibilità di scelta e di costruzione di un portafoglio di investimenti bilanciato. Oggi oltre il 96% degli investitori in equity crowdfunding ha sottoscritto quote di una sola azienda e ciò non è logico ed è molto rischioso.
Fabio Allegreni. Cosa implica per l’investitore il fatto che la Mifid possa essere fatta online a cura della piattaforma?
Alessandro Lerro. Il grande vantaggio per l’investitore è che non deve andare off-line, o meglio in banca, per perfezionare l’investimento, come è successo finora ai 350 investitori dei 12 progetti finanziati. Una volta presa la decisione, l’investitore deve rispondere ad un questionario on-line la cui funzione è di verificare se l’investimento è appropriato rispetto al suo profilo di rischio. In caso negativo, riceverà una chiara avvertenza e potrà ponderare meglio la sua decisione.
Fabio Allegreni. Ora anche PMI innovative e startup turistiche possono accedere all’equity crowdfunding. E’ sufficiente o si potrebbe fare di più?
Alessandro Lerro. Con la normativa attuale sono già tante le aziende che possono ricorrere al capitale di rischio on-line; sarebbe già importante informarle tutte.
Ce ne sono molte altre che non hanno accesso allo strumento, o credono di non averlo, poiché non hanno sviluppato in modo particolare profili di innovazione tecnologica, ma che magari sono forti innovatori di processo; o altre che non hanno valorizzato la proprietà intellettuale ma che avrebbero i requisiti per qualificarsi come aziende innovative. Per queste è opportuna una verifica, poiché magari hanno i requisiti ed iscrivendosi nei relativi registri otterrebbero anche ulteriori significativi vantaggi.
Tante altre aziende, poi, non hanno i requisiti e non possono configurarsi come innovative, salvo forzature, mentre il loro modello sarebbe ideale per l’equity crowdfunding e l’investimento sarebbe molto meno rischioso per l’investitore; si pensi, ad esempio alle società immobiliari.
Fabio Allegreni. Nelle note alla consultazione, Consob dice che le piattaforme per fare la MIfid online devono possedere “requisiti organizzativi proporzionati” e chiede all’Associazione dei gestori di proporre delle linee guida. AIEC si sta già muovendo in proposito e come?
Alessandro Lerro. Per procedere alla valutazione di appropriatezza il gestore deve avere una struttura organizzativa, che peraltro è richiesta e verificata dalla stessa CONSOB in sede di iscrizione al Registro dei gestori. Si tratta di intermediari vigilati, non di meri siti web. E’ piuttosto evidente che la valutazione di appropriatezza richiede delle competenze professionali.
Per quanto riguarda il processo, in conformità alla “Policy per la validazione delle linee guida elaborate dalle associazioni degli intermediari” del 2 maggio 2008, abbiamo avviato un processo di concertazione che ci porterà a concordare le linee guida con CONSOB.