In bolletta

Cosedanoncredere. Canone Rai, è caos tra importi differenti o doppi

di Redazione UNC |

L’Unione Nazionale Consumatori fa chiarezza sulle ultime novità in fatto di canone in bolletta.

Cosedanoncredere è una rubrica settimanale promossa da Key4bizUnione Nazionale Consumatori. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.

Rientrati dalle vacanze, molti italiani hanno trovato la prima rata del canone Rai in bolletta ad attenderli. Naturalmente non mancano i problemi legati ad errori nella fatturazione che hanno generato ancora più confusione tra i contribuenti.

Ricordiamo che per fornire assistenza ai consumatori è attivo lo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori, nell’ambito del progetto “Canone tv in bolletta. Assistenza ai consumatori”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 388/2000 art. 148. Per contattare gli esperti della nostra associazione basta mandare un’email all’indirizzo canonetv@consumatori.it o chiamare il numero 06-32600239.

Cerchiamo intanto di fare chiarezza con le ultime novità: è bene innanzitutto chiarire un aspetto importante relativo all’importo addebitato sulla bolletta elettrica che è stata ricevuta a luglio e agosto: i cittadini infatti si sono visti recapitare degli importi differenti, chi 70 euro, altri 80 euro, altri ancora 51 ma fin qui nulla di anomalo, la differenza dipende dal periodo di riferimento della fatturazione (70 se arrivava a luglio, 80 se bolletta arrivava ad agosto, 51,03 se si pagavano 6 mesi per aver inviato in ritardo dichiarazione); ci sono stati anche però casi in cui  è stato addebitato un doppio canone o persone che hanno pagato pur non essendo tenuti a farlo per timore di andare incontro a sanzioni future.

Ricordiamo che, in queste situazioni, così come previsto dal provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 02/08/2016, è possibile presentare istanza di rimborso.

Il rimborso si può chiedere in tutti i casi si pensi che il canone sia stato erroneamente addebitato, ossia quando:

1) si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;

2) il richiedente è esentato per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri);

3) si è già versato il canone con modalità diverse dall’addebito in bolletta (ad esempio con addebito sulla pensione).

4) se è stato addebitato due volte, ossia anche sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.

5) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

6) altri motivi diversi dai precedenti.

I numeri dall’1) al 6) sopra riportati corrispondono ai codici che vanno inseriti nella richiesta di rimborso.

La trasmissione telematica della richiesta di rimborso sarà possibile a partire dal 15 settembre 2016. Può essere, invece, fin da ora spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

La richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

In quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

Il modulo da utilizzare per il rimborso va scaricato dal sito dell’Agenzia delle entrate

 

Per maggiori info, leggi l’articolo Tutto sul canone Rai

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