L’Agcom può essere sottoposta a misure di razionalizzazione della spesa pubblica, purché queste non comportino alcuna riduzione delle funzionalità dell’autorità, e quindi della sua indipendenza. E’ quanto ha stabilito la Corte Ue intervenendo sul tema dell’indipendenza finanziaria delle autorità nazionali di regolamentazione dei servizi di telecomunicazione su richiesta del Consiglio di Stato dopo che il Tar aveva respinto un ricorso dell’Agcom.
I tagli della spesa pubblica previsti nel 2012 anche per l’Agcom non sono tali da pregiudicare i principi di imparzialità e indipendenza dell’Autorità nazionale per le garanzie delle comunicazioni: lo ha stabilito la Corte europea di giustizia, in seguito a un ricorso della stessa Agcom. Per la Corte di Lussemburgo, “la normativa europea sull’indipendenza finanziaria delle autorità di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni non osta, di per sé, all’applicazione di misure di contenimento della spesa, laddove, in concreto, le risorse delle autorità non risultino intaccate a tal punto da ostacolarne l’attività istituzionale”.
Nel 2012, l’Istat ha inserito Agcom nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato, e cioè delle amministrazioni a cui sarebbero state applicate delle disposizioni di contenimento della spesa in materia di finanza pubblica.
In seguito alla decisione dell’Istat, e ai conseguenti tagli, l’Agcom ha presentato un ricorso al Tar, che in primo grado lo ha respinto chiarendo “la natura di pubblica amministrazione dell’autorità”. Il Consiglio di Stato, a cui è stato presentato appello, ha quindi chiesto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE se i principi di imparzialità e indipendenza, anche finanziaria, che devono necessariamente caratterizzare le autorità nazionali di regolamentazione, siano contrari all’assoggettamento a misure di contenimento della spesa.
L’Agcom denunciava la possibile violazione di una Direttiva del 2002, che vieta ogni intrusione diretta o indiretta nella sfera di indipendenza delle autorità da parte delle istituzioni nazionali, anche da un punto di vista finanziario. L’autorità sosteneva inoltre, che poiché, nell’ultimo periodo, il 100% delle sue finanze era costituito dai contributi degli operatori interessati dalla sua attività, non aveva alcun senso obbligarla agli stessi limiti di spesa previsti per le amministrazioni finanziate dalle casse dello Stato.
Con la sentenza odierna, la Corte UE giudica non fondati i rilievi dell’Agcom a patto che i tagli non pregiudichino l’attività e l’indipendenza dell’Autorità.