La settimana scorsa, il voto positivo sulla direttiva europea sul copyright, espresso da Parlamento e Consiglio, ha spostato in avanti ancora di più l’iter legislativo previsto per la sua approvazione finale.
Ma in cosa si differenzia il testo uscito fuori mercoledì scorso dal voto del Parlamento e del Consiglio, rispetto allo stesso del settembre 2018? Ce lo spiega l’eurodeputata del Partito Democratico Silvia Costa in un articolo pubblicato sul suo blog, curato da Giacomo Ferretti, relativo ai cambiamenti di alcuni articoli della direttiva rispetto al testo uscito dal voto dell’europarlamento a settembre 2018, tra cui i celebri 13 e 14.
Articolo 11: “diritto connesso per gli editori e protezione delle pubblicazioni di caratteregiornalistico in caso di utilizzo digitale”
“Il testo del Parlamento votato il 12 settembre accoglie l’introduzione di un diritto per gli editori di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, purché i giornalisti ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi”.
Nella versione post trilogo, il diritto non si applica anche all’uso di parole individuali o di brevi estratti di una pubblicazione giornalistica. Questa esclusione dev’essere interpretata in moda tale da non compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva. I diritti accordati agli editori scadono 2 anni dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico.
Articolo 13: “sull’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti”
“Nella loro attività di organizzazione, indicizzazione e messa a disposizione di contenuti coperti da copyright, sulla quale fanno ingenti guadagni grazie alle inserzioni pubblicitarie, questi fornitori di servizi operano un atto di comunicazione al pubblico e pertanto – essendo un diritto esclusivo degli autori – devono stipulare contratti di licenza equi e adeguati con i titolari di diritti”.
Dopo il voto della scorsa settimana, si chiarisce che i fornitori di servizi di cui all’art. 2 fanno comunicazione al pubblico e pertanto devono ottenere l’autorizzazione per la messa a disposizione di questi contenuti dai titolari di diritti. Questi accordi coprono anche la responsabilità per le opere caricate dagli utenti che non perseguono scopi commerciali o la cui attività non genera reddito significativo, conferendo perciò certezza e sicurezza giuridica agli utenti.