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Come si diventa Garante Privacy

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Agostino Ghiglia, Pasquale Stanzione, Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni sono i nuovi componenti, eletti ieri dal Parlamento, del collegio del Garante per la protezione dei dati personali. 

Ad oggi nessuno dei 4 è ancora il Garante privacy, così è definito comunemente il presidente dell’Autorità. Invece si legge, erroneamente, su alcuni giornali online che: “Alla presidenza del Garante Privacy va il candidato eletto più “anziano” fra i quattro componenti e quindi Pasquale Stanzione, classe 1945”.

Come viene eletto il Garante privacy

È l’articolo 3 del Regolamento n. 1/2000 sullorganizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali che disciplina l’elezione del Garante privacy, ossia il presidente dell’Autorità, ruolo che è stato ricoperto nell’ultimo mandato da Antonello Soro.

“Il presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti.
Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età”.

Il ruolo del presidente dell’Autorità

Il futuro presidente:

Il segretario generale


Il segretario generale, che coordina l’attività dei dipartimenti e dei servizi e dei dirigenti, è nominato per la durata del mandato del collegio del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina può essere rinnovata alla scadenza. Al momento il ruolo è ricoperto da Giuseppe Busia, che attende nelle prossime ore i nuovi 4 componenti nella sede dell’Autorità in piazza Venezia a Roma.

Dopo essersi insediati, i 4 componenti a scrutinio segreto eleggono il Garante privacy con il voto di almeno tre componenti.
Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente dell’Autorità il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

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