La Commissione Ue ha avviato la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Il termine di recepimento scadeva il 21 dicembre 2020. Non siamo soli, visto che ci sono altri 23 Stati membri che non hanno recepito le nuove norme Ue sulle Tlc. Ma quello che è più grave per il nostro paese è soprattutto la mancata trasposizione nella nostra normativa del modello di operatore “wholesale only” (quello adottato in Italia da Open Fiber), che sancisce a livello giuridico la separazione in Europa dei fornitori di servizi di rete fissa all’ingrosso dai fornitori di servizi retail.
Una mancanza grave, dal momento che il modello wholesale only e le agevolazioni in capo agli operatori che adottano questo modello sono fra le principali novità del nuovo Codice.
“Il codice – si legge nel comunicato della Commissione – garantisce inoltre standard più elevati per i servizi di comunicazione, comprese comunicazioni di emergenza più efficienti e accessibili, e consente inoltre agli operatori di beneficiare delle norme che incentivano gli investimenti nelle reti ad altissima capacità e di una migliore prevedibilità normativa, con il risultato di servizi e infrastrutture digitali più innovativi”.
Non siamo soli
A oggi solo la Grecia, l’Ungheria e la Finlandia hanno notificato alla Commissione di aver adottato tutte le misure necessarie per il recepimento della direttiva, dichiarando così di aver completato il recepimento.
La Commissione ha pertanto inviato lettere di costituzione in mora a Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia chiedendo loro di adottare e notificare le misure pertinenti. Gli Stati membri dispongono di 2 mesi per rispondere.
Wholesale only quali benefici?
In primo luogo, il nuovo Codice delle comunicazione elettroniche ha riconosciuto che i rischi della competizione possono essere minori in presenza di operatori wholesale only rispetto agli operatori verticalmente integrati. Il nuovo codice prevede una regolamentazione di favore per gli operatori wholesale only che hanno un significativo potere di mercato. E’ stato riscontrato che la presenza di una rete passiva wholesale only ha l’effetto di ampliare l’offerta di servizi e di promuovere la concorrenza sul fronte del mercato retail.
Il nuovo codice è entrato in vigore ufficialmente il 20 dicembre 2018. Da allora, a più riprese, se ne è chiesta la trasposizione in Italia.
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Stimolare investimenti in reti ultraveloci
Le nuove norme, scrive l’Ansa, aggiornano il quadro europeo delle tlc per migliorare le scelte e i diritti dei consumatori, garantire standard più elevati dei servizi e stimolare gli investimenti nella realizzazione di reti ad altissima capacità (Vhcn, Very high capacity network) fisse, mobili e wireless (con la fibra ottica indicata come benchmark), promuovendo la concorrenza nella fornitura delle reti.
Fra le novità regolamentari introdotte per centrare questi obiettivi, figurano il regime preferenziale accordato agli operatori wholesale-only attivi solo all’ingrosso e quindi privi di conflitti di interesse sul mercato retail, in virtù dei benefici che tale modello di business può apportare per la creazione di un mercato wholesale dinamico, con effetti positivi per la concorrenza nel mercato retail. Per le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato (incumbent) la direttiva apre invece alla possibilità del “co-investimento” per la realizzazione delle nuove reti in fibra, prevedendo però una lunga serie di condizioni molto stringenti il cui rispetto deve essere valutato dalle autorità nazionali.
Il codice garantisce inoltre standard più elevati per i servizi di comunicazione, comprese comunicazioni di emergenza più efficienti e accessibili, nonché maggiori tutele per i consumatori, tra cui un modello standard per il riepilogo del contratto che gli operatori delle tlc dovrebbero fornire ai clienti europei.
Aggiornamento raccomandazione sui mercati rilevanti
La Commissione ha anche aggiornato la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, che devono ancora essere soggetti a regolamentazione a livello dell’UE. La raccomandazione, scrive la Commissione Ue, è un importante strumento normativo e di armonizzazione che consente alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) di incentrare il loro intervento normativo sui mercati dove la concorrenza non funziona ancora in modo efficace e persistono gravi carenze di mercato. Il suo obiettivo è pertanto salvaguardare la concorrenza, incentivare gli investimenti nelle reti e massimizzare i benefici per i consumatori. Mediante la regolamentazione dei mercati all’ingrosso tra i fornitori di servizi di comunicazione, i consumatori potranno beneficiare di prezzi migliori, di una maggiore disponibilità dei servizi e di nuove offerte.
Questo quarto riesame della raccomandazione mantiene nell’elenco due mercati all’ingrosso, ossia il mercato dell’accesso locale all’ingrosso per i servizi a banda larga destinati al grande pubblico, e il mercato dell’accesso all’ingrosso a una connettività dedicata, per gli usi commerciali che richiedono una connettività di qualità superiore.
Coinvestimento
La Commissione è netta nel dire che il coinvestimento è tale se i coinvestitori codeterminano le strutture di rete su cui investire, così da poter competere efficacemente in modo sostenibile.
Il considerando 198 della Direttiva 2018/1972 specifica che “[…] Tali coinvestimenti possono assumere varie forme, tra cui la contitolarità di strutture di rete o la condivisione del rischio a lungo termine tramite il cofinanziamento o accordi di acquisto. In tale contesto, gli accordi di acquisto che costituiscono coinvestimenti implicano l’acquisizione di diritti specifici relativi a capacità di carattere strutturale, che coinvolgono un grado di codeterminazione e consentono ai coinvestitori di competere efficacemente e in modo sostenibile a lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo. Al contrario, accordi di accesso commerciale limitati all’affitto di capacità non danno origine a tali diritti e pertanto non dovrebbero essere considerati coinvestimenti”.