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Canone Rai, resta a 90 euro ma l’esenzione va comunicata entro il 31 dicembre 2017

Per il 2018 non si mette di nuovo mano al Canone Rai. L’importo resta di 90 euro da pagare sempre con l’addebito nella bolletta dell’energia elettrica. Lo prevede uno (il 101-quarter.316) degli 11 emendamenti presentati oggi in Commissione Bilancio della Camera da Francesco Boccia (PD), che presiede la Commissione che sta vagliando la Legge di Bilancio 2018 prima della sua discussione nell’Aula di Montecitorio. Dopo il voto il testo ritornerà al Senato per l’approvazione definitiva entro Natale e con l’entrata in vigore dal primo gennaio 2018.

Se non hai la Tv non devi pagare il canone Rai, scarica il modulo da inviare entro la fine dell’anno

Chi non è in possesso di un apparecchio televisivo deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire da gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea).

Chi deve pagare il canone Rai in bolletta?

Chi possiede un televisore e sia intestatario di un contratto per l’utenza elettrica. L’imposta si paga solo sulla prima casa e una sola volta per famiglia, a condizione che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso di coniugi con residenze in luoghi diversi, allora la società elettrica addebiterà il canone su entrambe le case. Lo stesso vale per i figli: se cambiano residenza dovranno pagare il canone, anche se l’appartamento è preso in locazione o dato in comodato. Il nuovo concetto della legge è questo: “La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.

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