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Canone Rai in bolletta, ultimo giorno per l’esenzione. Consumatori: manca il decreto, prorogare i termini

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Scadono oggi i termini per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone in bolletta, che entrerà in vigore il primo luglio. Ma per l’Unione Nazionale Consumatori violato lo Statuto del Contribuente.

Canone Rai in bolletta, scade oggi il termine ultimo per chiedere l’esenzione del pagamento per uso privato, che quindi partirà come previsto a luglio con il primo addebito nella fattura elettrica. Resta aperto però il fronte legale, con le associazioni dei consumatori, in particolare l’Unione Nazionale Consumatori, che contestano la validità del provvedimento, visto che non è ancora stato pubblicato il decreto attuativo del Mise che stabilisce i presupposti della dichiarazione sostitutiva da presentare in autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, con la definizione chiara di “cliente elettrico residente”. A peggiorare le cose i problemi con il call center dell’Agenzia delle Entrate per chiedere informazioni, con attese anche di un’ora. Ed è soprattutto per questo che l’UNC ha chiesto di prorogare ancora i termini per la domanda di esenzione in scadenza.

 

Le riserve dei consumatori

 

Secondo il provvedimento del 24/3/2016 dell’Agenzia delle Entrate “esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale” può presentare l’autocertificazione.

Ma secondo l’Unione Nazionale Consumatori “Sono violati i diritti del contribuente, che avrebbe diritto a 60 giorni dall’entrata in vigore di tutti i provvedimenti di attuazione per presentare la dichiarazione. Invece, a pochi giorni dalla scadenza, ne mancava ancora uno, quello del Mise che, guarda caso, era stato bocciato dal Consiglio di Stato”, ha detto Massimiliano Dona, Segretario dell’UNC, precisando che per l’art. 3 della Legge n. 212/2000 meglio noto come Statuto del contribuente, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti“.

Ma la definizione di cosa sia un televisore è entrata in vigore soltanto il 20 aprile, ossia ad appena 26 giorni dalla scadenza del 16 maggio.

 

Call center intasati

 

Intanto, i numeri dell’Agenzia non sembrano reggere l’impatto con la legittima richiesta di informazioni dovuta al caos-regole. Già nel fine settimana chi ha chiamato il numero preposto, l’848 800 444, per avere chiarimenti tecnici, si è ritrovato ad avere una media di 100 persone davanti, con un’attesa superiore ad 1 ora. Attesa a pagamento, denuncia l’Unione nazionale consumatori! Che spiega: dopo aver pagato profumatamente l’ora di attesa, ad alcuni consumatori, arrivato il proprio turno, è pure scattata una vocina automatica che più o meno diceva: gli operatori sono tutti occupati, siete pregati di richiamare più tardi. E a quel punto la linea cadeva.

“Il fatto che i numeri per avere informazioni sul canone Rai siano in tilt, dimostra che gli italiani non sanno ancora come compilare la dichiarazione e che sono necessari più giorni per permettere ai consumatori di inviarla. Chiediamo, quindi, una proroga di qualche giorno” ha aggiunto Dona.

 

I punti chiave del canone in bolletta

 

Per chi avesse ancora dei dubbi, di seguito sono riassunti tutti i punti chiave del canone Rai, un elenco di domande e risposte pubblicate sul sito www.canone.rai.it.

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1º luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

1) Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta?

Dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ammonta a 100 euro.

2) L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.

3) Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv?

La dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone. I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (Caf e altri professionisti abilitati). L’autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all’Agenzia delle entrate (sportello abbonamenti Tv, casella postale 22 – 10121 Torino) per raccomandata, senza busta, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

4) L’importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell’anno?

No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.

5) L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?

Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.

6) Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

7) Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?

Sì. L’utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal pagamento del canone tv.

8) Uso l’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

9) La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?

No, in quanto l’obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

10) Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.

11) Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?

Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio.

12) Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? E se è stata affittata, chi paga?

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se il secondo immobile è concesso in locazione, a pagare il canone Tv è sempre l’inquilino in quanto ‘detentore’ dell’apparecchio televisivo. L’azienda di viale Mazzini precisa che a pagare il canone sull’immobile affittato è sempre l’inquilino anche nel caso in cui l’appartamento era già ammobiliato ed era già presente un apparecchio televisivo (non di proprietà dell’affittuario): “Al versamento dell’imposta è obbligato l’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)”, si legge.

13) Sono residente all’estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia.

14) E’ ancora possibile dare disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

15) Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

Il limite di reddito di 6.713,98 euro per poter beneficiare dell’esenzione è quello attualmente previsto dalla legge. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, l’aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016.

16) Sono un agente diplomatico, devo pagare il canone?

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

17) Nella bolletta potranno essere addebitati arretrati maturati prima del 1 gennaio 2016?

Le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati.

18) La presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo si applica anche alle utenze elettriche non domestiche?

No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).

19) Ho affittato un televisore, devo pagare ugualmente il canone tv?

Sì, in quanto il canone tv è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246).

20) Si paga il canone per la radio detenuta in ambito familiare?

No. Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare.

21) L’importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato dell’IVA prevista per i servizi di vendita dell’energia elettrica?

No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali.

22) Parte della mia abitazione è adibita a Bed&Breakfast, cosa devo fare?

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

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