Il vademecum

Canone Rai in bolletta, ecco chi dovrà pagarlo e chi no

di |

Entro il 16 maggio dovranno essere presentate le dichiarazioni per chiedere l’esonero, ma l’UNC chiede lo slittamento al 31 maggio.

Il 16 maggio scadranno i termini per presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva, sia in forma cartacea che online, per quei contributi che secondo la legge non dovranno pagare il canone Rai. (Modello e Istruzioni)

L’autocertificazione eviterà l’addebito in fattura elettrica a partire da luglio, quando per la prima volta gli italiani pagheranno il canone con la bolletta.

E’ quanto prevede il provvedimento emanato il 21 aprile dal direttore dell’Agenzia dell’Entrate che ha anche aggiornato le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota tecnica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il 20 aprile, rispondendo al parere del Consiglio di Stato che aveva posto lo stop sul decreto attuativo del canone.

Violati i diritti del contribuente?

L’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto di far slittare i termini al 31 maggio, quando l’Agenzia dovrà comunicare i dati all’Acquirente unico.

In una nota Massimiliano Dona, Segretario dell’UNC, ha spiegato: “Sono stati violati i diritti del contribuente, che avrebbe diritto a 60 giorni per presentare la dichiarazione”.

Per l’art. 3 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), infatti, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Peccato – precisa Dona – che l’ultima disposizione emanata, quella che definisce cosa è una tv, precondizione per poter dichiarare di non averla, è del 20 aprile, e dal 20 aprile al 16 maggio passano solo 26 giorni. Senza contare che manca ancora il decreto Mise approvato il 27 aprile dal Consiglio di Stato, che chiarisce non solo aspetti interni, come sostenuto dal Governo, ma anche che il vecchio abbonato Rai non deve fare dichiarazioni se non è anche titolare di utenza elettrica, dato che vi sarà voltura automatica tra abbonati e utenti della luce”.

Al momento però resta la deadline del 16 maggio fissata dal MiSE che esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.

Chi dovrà pagare il canone

Il canone Rai è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo cioè, come ha chiarito il MiSE, in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Computer, smartphone e tablet se privi di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare, precisa il MiSE, non costituiscono apparecchi televisivi e non sono quindi assoggettabili alle norme previste per il pagamento del canone.

Esclusi dal pagamento anche gli apparecchi radiofonici.

Il canone si paga una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte delle novità: è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) per l’anno in corso; è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica; è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica.

Per questi soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

La presunzione di detenzione degli apparecchi tv si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di Stabilità 2016.

Il canone si pagherà in bolletta e sarà spalmato in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno.

Solo per quest’anno il primo addebito sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Il canone speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in merito a coppie di fatto, proprietari di B&B e contribuenti ricoverati in case di riposo.

Chi non dovrà pagare il canone

 

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando l’apposita dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

  • Segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.
  • Comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto.
  • Comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento tv, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone presentando la dichiarazione di richiesta di esenzione.

La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008-2015 possono chiederne il rimborso (modello).

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, l’aumento del limite di reddito per poter beneficiare dell’esenzione potrà essere disposto in futuro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze destinando a tal fine una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento rispetto al bilancio di previsione 2016. Solo a seguito dell’emanazione del decreto potrà essere predisposto un nuovo modello.

Chi dichiara il falso o non paga il canone

 

Le false dichiarazioni saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è esentato secondo la legge, può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti complessivamente a 619 euro per ogni annualità evasa.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz