Il canone Rai continua a essere un argomento caldo a livello nazionale. Nonostante la Tv pubblica stia mandando in onda uno spot informativo, abbia predisposto un sito ad hoc e un numero verde, i dubbi sono ancora tanti come dimostrano le tante segnalazioni degli utenti. Domani sera presidente e Cda Rai saranno sentiti in Commissione di Vigilanza e forse avremo qualche chiarimento in più.
Intanto sappiamo che pagare il canone Rai quest’anno costa meno, 100 euro invece di 113. Si paga con la bolletta elettrica in dieci rate che saranno spalmate da gennaio a ottobre. Il primo pagamento per il 2016 si farà a partire da luglio – verranno cumulate anche le rate precedenti – per consentire l’aggiornamento di tutti i sistemi.
Il canone è dovuto una sola volta, per ogni famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa. Per tutte le altre abitazioni non ci sarà inoltre alcun addebito.
Sul sito canone.rai.it, l’azienda fornisce assistenza agli utenti che potranno chiamare eventualmente anche il numero verde 199.123.000 che presto dovrebbe essere gratuito.
Disponibile anche il nuovo servizio free “Pronto la Rai”. E’ possibile prenotare online un appuntamento telefonico per essere ricontattati e chiedere assistenza ma l’Unione Nazionale Consumatori ha testato il servizio non trovandolo soddisfacente, anzi tutt’altro.
I dubbi sono tanti. Gli sportelli delle associazioni consumatori continuano a essere tempestati da telefonate.
Intanto paga chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.
La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
I telespettatori hanno però bisogno di chiarimenti specie per quanto riguarda il caso di non possesso dell’apparecchio televisivo visto che non è più previsto il suggellamento.
Cosa bisogna fare per non pagare?
- La dichiarazione di non detenzione, rilasciata sotto la propria responsabilità anche penale ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S. A. T. con le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.
- La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata ed espone a responsabilità penale in caso di mendacio. L’articolo 76 del DPR 445/2000 prevede infatti che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale…”.
- L’Unione Nazionale Consumatori consiglia di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai. La dichiarazione, spiega infatti l’UNC, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi.
- Forse la soluzione più semplice sarebbe di allegare un modellino per l’autocertificazione alla bolletta che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete. In ogni caso bisogna aspettare.
- Necessario invece comunicare le variazioni intervenute, che si era obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio dell’indirizzo di residenza. In particolare: se sono stati ceduti a terzi tutti gli apparecchi televisivi che si possedevano, si deve inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.
- Se non si possiede più alcun televisore si deve inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Se è stato portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione che è stata rilasciata. Nel caso di furto, la denuncia. In caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo di decesso dell’intestatario. Se, invece, l’erede non è abbonato, può richiedere l’intestazione dell’abbonamento a proprio nome. Importante: la disdetta va fatta entro il 31 dicembre 2015, per poter essere dispensati dal pagamento del canone dal 1° gennaio del 2016.
Cosa accade in caso di mancato pagamento del canone?
Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge.
Difficile capire cosa accadrà se a non pagare saranno i titolari della bolletta elettrica. In pratica, questo potrebbe accadere indirettamente quando non si paga, appunto la bolletta elettrica, nella quale il canone tv è incorporato. Ma le nuove norme non prevedono nulla al riguardo, e sarà probabilmente il decreto dell’Economia, da varare entro il 15 febbraio prossimo, a definire questo aspetto del rapporto con il fornitore. In effetti la norma parla di «riversare» solo quanto incassato, quindi le aziende non rischiano di essere coinvolte ma certo, agendo per il recupero dei crediti, dovrebbero incassare anche gli arretrati del canone tv. Restano comunque in vigore le vecchie norme, che prevedono, di base, la sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per il 2016; ma se si paga prima che arrivi l’accertamento è solo il 20% del canone, quindi, per il 2016, 20 euro.