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Bonus seggiolini antiabbandono, come lo abbiamo richiesto con Spid

Bonus_seggiolini_come lo abbiamo richiesto sulla piattaforma con Spid

“Scontrino salvato”. Questa è la voce che, venerdì sera, ci ha avvisato di aver chiesto correttamente sul sito www.bonuseggiolino.it il contributo di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono. È possibile farlo per ogni dispositivo acquistato per i figli minori di 4 anni. Per richiedere l’agevolazione statale è obbligatorio l’accesso con SPID (Ecco come ottenerlo). Un’ottima iniziativa per accelerare l’erogazione dell’identità digitale, ad oggi sono state rilasciate circa 5,8 milioni.

Come beneficiare dei 30 euro

 La piattaforma, realizzata da Sogei per il ministero dei Trasporti, offre 3 possibilità:

Nel nostro caso abbiamo già effettuato l’acquisto del dispositivo antiabbandono, così abbiamo chiesto il rimborso di 30 euro allegando la ricevuta fiscale, in alternativa è possibile inserire lo scontrino, e abbiamo digitato anche l’IBAN del conto corrente.

L’accredito entro 15 giorni sul conto corrente

Il rimborso per i dispositivi già acquistati verrà accreditato entro 15 giorni dalla richiesta sulla piattaforma e la domanda deve essere presentata non oltre 60 giorni successivi alla data di attivazione della piattaforma, che è online dal 21 febbraio 2020.

Non obbligatorio acquistare nuovo seggiolino, basta il dispositivo antiabbandono

Non occorre acquistare necessariamente un nuovo seggiolino, è sufficiente comprare un dispositivo (il costo va dai 30 ai 100 euro), che rileva il peso del bambino. I dispositivi antiabbandono sono semplici “cuscini” (sul mercato ce ne sono diversi), in grado di attivare un segnale acustico e/o visivo nel caso di allontanamento del conducente dopo lo spegnimento del veicolo.

Le multe dal 6 marzo prossimo

L’obbligo di avere in auto, quando si trasporta un bambino di meno di 4 anni, il dispositivo antiabbandono è scattato il 7 novembre 2019, ma le multe sono state rinviate al 6 marzo prossimo. Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.

Su quali veicoli è obbligatorio?


– Autovetture: veicoli con quattro ruote per il trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1 del Codice della strada)
– Autocarri e camion: veicoli con quattro ruote per il trasporto di merci (categorie N1, N2, N3 del Codice della strada, a seconda della massa massima)

La norma si applica anche ai conducenti o ai veicoli con targa estera?

La norma vale per i veicoli
– con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all’estero
– con targa estera guidati da residenti in Italia.
Quindi chi è residente all’estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guida in Italia un veicolo con targa estera non ha l’obbligo di installare il dispositivo.

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