La Corte Ue ha stabilito oggi che il cambio di valuta tradizionale in bitcoin, e viceversa, sono operazioni esenti da Iva.
La sentenza della Corte Europea arriva a dirimere il caso di un cittadino svedese. David Hedqvist, che intende fornire servizi consistenti nel cambio di valute tradizionali nella valuta virtuale “bitcoin” e viceversa. Prima di avviare l’attività, Hedqvist ha richiesto un parere preliminare alla commissione tributaria svedese per sapere se doveva essere versata l’IVA all’acquisto e alla vendita di unità di bitcoin, la moneta virtuale usata per pagamenti digitali online accettata ormai da diversi siti. Secondo la commissione, il bitcoin è un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento e le operazioni che Hedqvist intende effettuare dovrebbero essere quindi esenti da IVA.
Nella sentenza odierna, la Corte Ue ha stabilito che le operazioni di cambio di valute tradizionali contro la valuta virtuale “bitcoin” (e viceversa) costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi della direttiva Iva, dato che esse consistono nel cambio di diversi mezzi di pagamento e che sussiste un nesso diretto fra il servizio prestato dal sig. Hedqvist e il corrispettivo ricevuto dallo stesso, vale a dire il margine costituito dalla differenza, da una parte, tra il prezzo al quale egli acquista le valute e, dall’altra, il prezzo cui le valute sono vendute ai clienti.
La Corte afferma anche che tali operazioni sono esenti dall’IVA in forza della disposizione riguardante le operazioni relative “a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.