Per rimediare al grave turbamento dell’economia causato dall’emergenza COVID-19 e dalla connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi, la Regione Puglia ha programmato una misura di Aiuto volta ad erogare alle PMI pugliesi una sovvenzione diretta destinata ad attenuare gli effetti prodotti dalla pandemia tanto nel periodo di lockdown, quanto nel periodo immediatamente successivo durante il quale il perdurare di talune norme imperative e delle connesse “restrizioni” impediscono di svolgere l’attività in maniera ordinaria.
Turismo in Puglia: il bando
Possono presentare istanza di sovvenzione a valere sul presente Avviso esclusivamente le imprese aventi tutti i seguenti requisiti:
a) essere qualificate come Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) con sede di esercizio dell’attività di impresa in Puglia.
b) esercitare, in relazione alla sede ubicata in Puglia, attività di impresa con Codice ATECO 2007 primario riconducibile ad uno dei seguenti:
– 55.10 (Alberghi e strutture simili);
– 55.20.10 (Villaggi turistici); – 55.20.20 (Ostelli della gioventù);
– 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence);
– 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte);
– 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio);
– 79.12 (Attività dei tour operator);
c) avere, relativamente alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione, un numero complessivo di ULA 1 , nel periodo 1° marzo 2019-29 febbraio 2020, maggiore di zero;
d)avere registrato, in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione un fatturato che, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, risulti inferiore di almeno il 40% rispetto al fatturato registrato del medesimo periodo dell’anno precedente (2019).
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso, in termini di contributo pubblico, è pari a € 40.000.000,00.
La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto parametrata in termini percentuali, fino ad un massimo del 90% e nei limiti dell’entità massima sotto indicati.
In relazione ai Codici ATECO, viene di seguito indicata l’entità massima della sovvenzione concedibile:
● € 80.000,00: Codice ATECO 55.10 (Alberghi e strutture simili);
● € 35.000,00: Codici ATECO 55.20.10 (Villaggi turistici), 55.20.20 (Ostelli della gioventù),55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence), 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte);
● € 20.000,00: Codici ATECO 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio), 79.12 (Attività dei tour operator).
Ai fini della quantificazione monetaria della sovvenzione concedibile, nel rispetto dell’entità massima fissata in relazione al codice ATECO primario e della percentuale applicabile, sono utilizzati per la definizione della base di calcolo, esclusivamente, i costi fissi di seguito indicati:
a) Personale (RAL, contributi previdenziali ed assicurativi, etc.);
b) Utenze;
c) Canoni di locazione;
d) Assicurazioni;
e) Leasing;
f) Servizi di pulizia, solo se riferiti a contratti continuativi di durata non inferiore ad un anno; g) Servizi di sicurezza, solo se riferiti a contratti continuativi di durata non inferiore ad un anno.