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Banda ultralarga, Antitrust: Apprezzamento (con riserve) per Strategia di Governo

Ultrabroadband

L’Antitrust manifesta “il suo apprezzamento” per il piano del governo sulla banda ultralarga, cioè “una nuova infrastruttura di rete per i servizi di telecomunicazioni, idonea al raggiungimento degli obiettivi di copertura della popolazione e di penetrazione delle linee attive fissati dall’Agenda Digitale Europea“.

E’ questo il parere dell’Antitrust fornito nell’ultimo Bollettino al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla strategia italiana per la banda ultralarga che tra le misure prevede “l’impiego di risorse pubbliche per incentivare i piani di investimento degli operatori di telecomunicazioni nella costruzione delle reti di nuova generazione”.

L’Autorità guidata da Giovanni Pitruzzella rileva che “la separazione verticale degli operatori che beneficiano di finanziamenti pubblici al fine della realizzazione delle reti di nuova generazione, unitamente all’ulteriore limite di precludere il controllo della società che concorre ai finanziamenti, costituiscono misure idonee a ridurre il rischio che le risorse pubbliche siano utilizzate per finanziare forme di sussidio incrociato ai servizi offerti in concorrenza nei mercati a valle e dunque ad alterare le condizioni competitive”. In particolare, “le società separate potrebbero assicurare un maggiore grado di trasparenza sulla effettiva attuazione dei piani di infrastrutturazione presentati nell’ambito delle procedure di gara”.

Secondo l’Antitrust, “l’assegnazione dei contributi a società separate da quelle che erogano servizi di connettività agli utenti finali consentirebbe di migliorare l’efficienza dell’attività di monitoraggio dell’uso dei contributi pubblici e delle agevolazioni fiscali previsti dalla Strategia”.

Secondo l’Antitrust, “la separazione proprietaria tra rete “essenziale” e servizi presenta evidenti pregi sotto il profilo concorrenziale, dal momento che rimuove ab origine gli incentivi ad attuare condotte discriminatorie sotto il profilo economico e tecnico da parte del gestore della rete e costituisce, dunque, la più solida base per consentire il pieno rispetto del principio della parità di trattamento, fondamentale per assicurare una piena concorrenza nella fornitura dei servizi agli utenti finali”.

“I limiti previsti nella richiesta di parere appaiono compatibili anche con l’ipotesi di una società assegnataria dei contributi alla quale partecipino, in posizioni non di controllo, una pluralità di operatori attivi nella fornitura di servizi agli utenti finali”, spiega l’Antitrust.

“Al fine della tutela del processo competitivo nella fornitura dei servizi agli utenti finali, è di fondamentale importanza che gli operatori di rete che, ad esito delle procedure competitive, utilizzeranno i contributi pubblici per realizzare le nuove infrastrutture, forniscano i servizi di accesso alla propria rete a condizioni non discriminatorie”, osserva l’Autorità.

L’importanza della non discriminazione nell’accesso all’infrastruttura a banda ultra-larga, e il rilievo che assume l’assenza di integrazione verticale, sono riconosciuti ampiamente anche negli Orientamenti dell’Ue per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga. A questo punto, “valuti il Governo se le limitazioni previste debbano riguardare le sole procedure competitive per l’assegnazione di risorse pubbliche per la realizzazione delle reti a banda ultralarga o debbano riguardare anche la concessione di agevolazioni fiscali”, conclude l’Antitrust.

Tra le misure messe in campo dal Governo, è previsto l’impiego di risorse pubbliche per incentivare i piani di investimento degli operatori di telecomunicazioni nella costruzione delle reti di nuova generazione. La richiesta di parere da parte del Governo, è incentrata sulla “opportunità di limitare l’assegnazione dei contributi o delle agevolazioni fiscali ai soli operatori che non forniscono servizi di accesso ai clienti finali”.

Nella richiesta viene precisato che gli operatori verticalmente integrati che intendono concorrere all’assegnazione del contributo o agevolazione fiscale, dovranno conseguentemente impegnarsi ad “effettuare una separazione societaria prima dell’avvio del progetto evitando posizioni di controllo della società concorrente e comunque non oltre sei mesi dall’assegnazione del contributo”, precisa l’Antitrust nel parere.

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