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Banda 700, più multiplex per i broadcaster nazionali

L’emendamento dei relatori sul riordino delle frequenze televisive per il refarming della banda 700 MHz, che i broadcaster dovranno liberare entro il 2022, è orientato in difesa del digitale terrestre e delle imprese del settore. Il confronto al Tavolo Tv 4.0 aveva evidenziato la necessità di modifica delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio dell’anno scorso.

La banda a 700 MHz sarà una delle più rilevanti per gli operatori, che alla recente asta hanno investito 2,8 miliardi di euro per queste frequenze, con conseguente riduzione della capacità trasmissiva delle emittenti nazionali. Una riduzione esagerata, secondo Confindustria Radio Televisioni (tra i cui associati Mediaset, Rai, Persidera e Discovery Italia), anche a causa dell’obbligo di riservare un terzo delle risorse alle emittenti locali.

Ma l’emendamento del governo giallo verde risolve l’impasse.

Per prima cosa, l’emendamento elimina l’obbligo di riserva di un terzo delle risorse spettrali alle emittenti locali e libera quattro lotti da mezzo multiplex ciascuno, che saranno messi a gara (“procedura onerosa senza rilanci competitivi”) entro il 30 novembre 2019 dal Mise. Seguendo alcuni criteri base, tra cui la garanzia della “continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologia nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione“, la diffusione di contenuti di “buona qualità” e l’assicurazione della “efficienza spettrale“.

L’Agcom dovrà inoltre stabilire un valore minimo delle offerte, che tuttavia non dovrebbe superare i 60 milioni di euro. I proventi saranno poi utilizzati per finanziare i voucher per la sostituzione dei televisori e l’acquisto dei decoder in vista dell’entrata in vigore della nuova generazione di digitale terrestre Dvbt-2 nel 2022.

Viene introdotto l’obbligo di must carry per almeno un programma sul mux regionale RAI a favore degli operatori di rete titolari dei diritti d’uso dei canali UHF 51 e 53, che dovranno essere liberati prima degli altri per esigenze di coordinamento internazionale. Testuale la proposta governativa: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale ha l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente legge che rilasciano i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032″.

Confermata la gara competitiva (disposta entro il 30/11/2019 in attuazione delle procedure stabilite entro il 30/09/2019 dall’Agcom) senza rilanci per la capacità trasmissiva aggiuntiva nazionale, secondo tutta una serie di criteri direttivi.

Così l’emendamento: “L’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui al comma 1031 e pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex;

b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;

d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;

e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale;

f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l’efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l’innovazione tecnologica e l’ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive;

g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze“, conclude l’emendamento.

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