Google potrà limitare il diritto all’oblio alle ricerche effettuate nell’Unione Europea. Il diritto all’oblio deve essere limitato all’Unione europea e non ha una portata globale. E’ questa la conclusione dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue Maciej Szpunar, che dà ragione a Google nella controversia con il Cnil, il regolatore francese sulla protezione dei dati.
L’avvocato generale propone alla Corte di limitare all’ambito dell’Unione europea la deindicizzazione alla quale devono procedere i gestori di motori di ricerca. La deindicizzazione è il meccanismo che consente la rimozione dei ‘link’ a siti internet e ad articoli o contenuti multimediali dai motori di ricerca. E consente di conseguenza il ‘diritto all’oblio’ (anche se non equivale all’eliminazione della notizia, dato o contenuto multimediale).
Il parere dell’Avvocato generale Maciej Szpunar è stato accolto positivamente da Google, che nel 2016 era stata multata per 100mila euro dal Cnil per non aver deindicizzato informazioni sensibili al di là dei confini Ue.
“Abbiamo lavorato duramente per rendere effettivo il diritto all’oblio per i cittadini europei, compresa la geolocalizzazione per garantire il 99% di efficacia”, ha detto Peter Fleischer, senior privacy counsel.
Szpunar nelle sue conclusioni scrive che che le ricerche effettuate al di fuori dei confini della Ue non rientrano nella normativa.
Nelle sue conclusioni odierne l’avvocato generale Maciej Szpunar esordisce con l’indicare che le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alla presente fattispecie non regolano espressamente la questione della territorialità della deindicizzazione. Egli ritiene quindi che sia necessaria una differenziazione a seconda del luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca. Infatti, le richieste di ricerca effettuate al di fuori del territorio dell’Unione europea non dovrebbero essere interessate dalla deindicizzazione dei risultati di ricerca. Egli non è quindi favorevole ad un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione così ampia che queste abbiano effetto oltre l’ambito territoriale dei 28 Stati membri.
L’avvocato generale sottolinea infatti che, pur se effetti extraterritoriali sono ammessi in determinati casi, riguardanti il mercato interno, chiaramente delimitato – ad esempio in materia di diritto della concorrenza o di diritto dei marchi – per la natura stessa di Internet, che è su scala mondiale ed è presente ovunque in pari misura, tale possibilità non è comparabile.