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Autonomia, sentenza della Consulta: “Niente trasferimento per diverse materie, tra cui energia, trasporti, istruzione e comunicazione”

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È stata depositata in Cancelleria la sentenza numero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata. Stop ai trasferimenti inappropriati di materie centrali per la vita pubblica. Incostituzionali sette profili di legge. Sui LEP dovrà decidere il Parlamento.

Autonomia, le decisioni della Consulta e lo stop ai trasferimenti

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Consulta, che si è espressa in merito alla legge sull’Autonomia dopo i ricorsi di quattro Regioni (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana).

La legge di per sè non ha problemi di costituzionalità, ma ci sono dei punti che risultano poco chiari sotto questo aspetto, con alcune disposizioni valutate come “illegittime”, dall’attribuzione delle competenze alle Regioni e alla definizione dei Lep (Livelli essenziali di prestazioni).

I giudici della Corte costituzionale hanno stabilito che secondo l’art. 116 della nostra Costituzione il trasferimento di poteri riguardi sempre e solo “specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà”.

Vi sono, infatti, “motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento“. In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui “predominano le regolamentazioni dell’Unione europea” come la politica commerciale comune, la tutela dell’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le “norme generali sull’istruzione” che hanno una “valenza necessariamente generale ed unitaria” – le funzioni relative alla materia sulla “professioni” e i sistemi di comunicazione.

Entrando nello specifico, si legge: “Sulla infrastruttura di rete, nei sistemi di comunicazione e su internet circolano, poi, ingenti masse di dati personali, rispetto ai quali si pone l’esigenza di garanzia del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali, che, in talune circostanze, va contemperato con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e con quello all’accertamento e alla repressione dei reati. Queste esigenze hanno portato ad una vasta regolazione di matrice eurounitaria, che, in linea di massima, lascia spazi assai esigui all’intervento regolatorio degli Stati membri e mal si concilia con differenziazioni regionali”.

I livelli territoriali di governo

La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell’autorità pubblica”, si legge nelle decisioni.

Per le ragioni sopra esposte – si legge ancora nel documento ufficiale – le disposizioni impugnate vanno dichiarate costituzionalmente illegittime là dove alludono a un trasferimento anche di tutte le funzioni (amministrative e/o legislative) rientranti in una materia, senza prescrivere che le richieste di intesa siano giustificate in relazione alla situazione della regione richiedente”.

I LEP

Con l’acronimo LEP si indicano i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Il comma 791 fornisce una definizione di LEP e indica alcune finalità da perseguire con la determinazione degli stessi LEP («pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni», «assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali», «favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza»).

Tali finalità si rivelano alquanto generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato, tanto che risulta difficile immaginare che possano fungere da parametro in un eventuale sindacato sui futuri decreti legislativi per eccesso di delega. D’altro canto, le norme procedurali dettate dai commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell’art. 76 Cost., dato che questa norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere.

Il Parlamento

È da sottolineare, a tal proposito, che “i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta – fondamentalmente – di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro“. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale.

La Corte ha inoltre dichiarato così illegittima la previsione di definire i Lep con Dpcm, ribadendo che si tratta di una “delicata scelta politica” che spetta al Parlamento, in quanto richiede di bilanciare l’autonomia regionale con l’uguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti civili e sociali.

Altro passaggio molto rilevante nelle decisioni della Consulta è il seguente: “Il vizio alla base dell’art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei Lep, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità“.

Verso i referendum sull’autonomia differenziata

Dell’autonomia differenziata “se ne deve occupare l’ufficio centrale referendum, la Cassazione, a cui abbiamo trasmesso il testo perché devono verificare se ci sono le condizioni o meno per la consultazione referendaria. Questo è il primo passaggio, poi gli altri si vedrà“, ha commentato il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, interpellato a margine di un evento alla Camera.

Se ci sono le condizioni affinché si celebri il referendum? Questo spetta all’ufficio centrale dirlo, rispondere sarebbe un’invasione da parte mia. L’ufficio centrale lo fa con una vera e propria udienza“, ha precisato Barbera.

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