L’Antitrust ha multato le compagnie telefoniche per pratiche commerciali scorrette nelle rispettive offerte sulle connessioni Internet con fibra ottica. È quanto emerge dal bollettino settimanale dell’Autorità (in PDF da pagina 42) che fa riferimento a varie delibere con cui in passato è stato contestato ai vari operatori la pratica commerciale scorretta consistente nel non avere riportato in modo chiaro le caratteristiche dell’offerta.
Così l’Agcm ha sanzionato Wind Tre con 350.000 euro, Tim con 200.000 euro, Vodafone Italia con 200.000 euro e Fastweb per 125.000 euro.
Perché sanzionata Tim
Nelle campagne promozionali di settembre e novembre 2018 relative all’offerta “TIM CONNECT FIBRA”, si nelle nel bollettino dell’Autorità, la società, tramite i canali web, BTL e spot televisivi, ha pubblicizzato i propri servizi di connettività in fibra enfatizzandone le massime prestazioni (fibra ultraveloce) ad un determinato prezzo, senza fornire una chiara indicazione che, dopo 12 mesi, il costo per raggiungere tali prestazioni sarebbe aumentato mensilmente di 5 euro.
Nel proprio sito web, Telecom ha fornito tale informazione in posizione defilata e distante rispetto ai claim che pubblicizzavano il costo dell’offerta e l’ultravelocità della connessione in fibra, collocandola dopo svariati link di approfondimento informativo e dopo il pulsante di attivazione dell’offerta. I caratteri utilizzati perinformare l’utente in merito al costo aggiuntivo da sostenere per poter fruire delle massime prestazioni erano, poi, di dimensione assai inferiore rispetto ai caratteri utilizzati per pubblicizzare il costo dell’offerta.
Perché sanzionata Wind Tre
La società ha continuato, ha dimostrato l’Antitrust, anche dopo l’adozione di un provvedimento, a non riportare in modo chiaro e trasparente le effettive e complete condizioni economiche delle offerte in fibra ottica reclamizzate. Al riguardo, si osserva che i messaggi relativi a tali offerte hanno continuato a riportare informazioni non immediatamente percepibili in ordine al prezzo complessivo da sostenere per ottenere il servizio promosso, con riferimento in particolare al costo aggiuntivo delmodem o agli oneri da sostenere in caso di recesso anticipato rispetto alla periodo di permanenza minima. Contrariamente a quanto eccepito dal professionista, le evidenze documentali attestano la persistenza di indicazioni scarsamente leggibili e collocate in modo defilato rispetto al claim principale volto a reclamizzare le offerte ad un prezzo particolarmente conveniente.
Perché sanzionata Vodafone
Tra aprile 2018 e gennaio 2019, si legge nel bollettino dell’Antitrust, Vodafone ha pubblicizzato ad un determinato prezzo, tramite diversi canali comunicazionali, le proprie offerte di servizi di connettività in fibra ottica, enfatizzandone le massime prestazioni (tramite l’uso, ad esempio, del claim “iperfibra”), in assenza di una chiara indicazione che, dopo 12 mesi, il costo per raggiungere tali prestazioni sarebbe aumentato mensilmente di 5 euro.
Perché sanzionata Fastweb
La società ha continuato, ha verificato l’Autorità, anche dopo l’adozione del provvedimento, a non riportare in modo chiaro e trasparente le effettive e complete condizioni economiche delle offerte in fibra ottica reclamizzate. Al riguardo si osserva che i messaggi relativi a tali offerte riportavano informazioni non immediatamente percepibili in ordine al prezzo complessivo da sostenere per ottenere il servizio dell’Ultra velocità, in particolare una volta decorso il periodo o venute meno le condizioni di promozione dell’offerta.