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Agenzia Entrate, solo con la Pec gli atti notificati a imprese e professionisti

Niente più carta, ma una email certificata. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, ha annunciato la notifica dei propri atti attraverso la PEC, la posta elettronica certificata, alle imprese e ai professionisti iscritti agli albi.

Infatti la norma dà la possibilità all’Agente della riscossione di notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di:

 

Chi è obbligato a disporre dell’indirizzo PEC

 

Gli intestatari di un indirizzo PEC reperibile nell’indice INI-PEC o quelli che hanno espressamente richiesto la notifica degli atti via PEC, devono innanzitutto assicurarsi che la loro casella sia sempre attiva, verificarne il corretto funzionamento e consultarla regolarmente per evitare che Agenzia delle entrate-Riscossione non riesca a consegnare eventuali atti loro destinati.

In particolare, è opportuno controllare che:

 

Il tuo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta più attivo?

Agenzia delle entrate-Riscossione procede con:

Nel caso in cui la casella risulti valida ma piena, prima di procedere con il deposito telematico, Agenzia delle entrate-Riscossione effettua un secondo invio tramite PEC, decorsi almeno sette giorni, dal primo tentativo. 

Come fare per verificare se ci sono atti depositati negli ultimi 15 giorni?

Gli atti notificati sono depositati in formato pdf all’interno dell’area riservata di InfoCamere e sono protetti da password. Per scaricare l’atto e il relativo avviso di deposito è necessario seguire le istruzioni indicate sul portale di InfoCamere ovvero contenute nella raccomandata informativa inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, che attesta l’avvenuto deposito dell’atto.

Una volta scaricato l’atto, per poterlo consultare è necessario disporre di un’apposita password da richiedere:

 

Chi non è obbligato a disporre dell’indirizzo PEC

La norma prevede inoltre che la notifica degli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell’indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata di Agenzia delle entrate.

Con lo stesso servizio possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell’indirizzo comunicato.

È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata:

Per tali soggetti, nel caso in cui il tentativo di notifica a mezzo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di notifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il perfezionamento di notifica non avviene con il deposito telematico, ma l’atto verrà notificato con le modalità “tradizionali” previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

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