“I ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su tale base, all’editore, a seguito della negoziazione, potrà essere attribuita una quota fino al 70% da parte di Google, Facebook e di tutte le altre le piattaforme che veicolano i contenuti giornalistici online.
È questo il metodo stabilito dall’Agcom per calcolare l’equo compenso agli editori da parte delle piattaforme che, fino ad ora, hanno sfruttato i contenuti giornalisti per fare traffico, ma senza mai pagarli, come invece prevede la legge sul diritto d’autore.
La novità è figlia del famoso articolo 15 della direttiva Copyright, recepito in Italia dall’articolo 43-bis, introdotto con il decreto legislativo n. 177/2021.
Il Regolamento Agcom ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato.
Se tra editore e piattaforma non si trova l’accordo, l’equo compenso è stabilito da Agcom
Sempre secondo l’articolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.
I criteri per calcolare l’equo compenso
I criteri validi per la valutazione dell’equo compenso da applicare cumulativamente e con rilevanza decrescente (art. 4, comma 3) sono:
a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento); b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line);
c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria;
d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.