Con la delibera n. 661/15/CONS del 1° dicembre l’Agcom, prima fra le autorità competenti, ha istituito l’elenco di propria competenza, dettando anche le regole procedurali necessarie per l’iscrizione degli organismi ADR e la tenuta dell’elenco stesso, ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015. Ne parliamo con il Commissario Antonio Nicita, Relatore del provvedimento.
Key4biz. Può spiegarci come nasce la Delibera e che cambiamenti introduce?
Antonio Nicita. Tutto parte dal decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 2015 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/11/UE in materia di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) tra consumatori e professionisti. Il decreto, in particolare, prevedeva che i consumatori potessero ricorrere agli organismi ADR, per facilitare il conseguimento di soluzioni amichevoli e risolvere così in modo rapido, semplificato e poco oneroso tutti i tipi di dispute riguardanti il possibile mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
Key4biz. Come entra in gioco l’Autorità?
Antonio Nicita. Il decreto affidava alle autorità di settore (Agcom, Aeegsi, Banca d’Italia e Consob) il compito di istituire appositi elenchi nei quali iscrivere gli organismi ADR che, rispondendo ai requisiti stabiliti dal decreto (essenzialmente requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, trasparenza e tendenziale non onerosità per il consumatore) saranno autorizzati a svolgere l’attività di risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e professionisti nei settori di rispettiva competenza. Nel caso dell’Agcom i settori interessati sono quello dei servizi postali, per i quali è già previsto che ciascun operatore debba dotarsi di procedure per la risoluzione (extragiudiziale) semplificate delle controversie con i propri utenti, e delle comunicazioni elettroniche. In quest’ultimo campo vige già l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione e l’Autorità ha messo in piedi un sistema basato sul ricorso ai Corecom che ogni anno registra circa 100.000 istanze, con tassi di partecipazione e di risoluzione con esito positivo superiori al 70%.
Key4biz. Come si muoverà l’Agcom?
Antonio Nicita. Intanto rivendichiamo, con un certo orgoglio, di esser stati i primi, con la delibera n. 661/15/CONS del 1° dicembre ad aver istituito l’elenco di propria competenza, dettando anche le regole procedurali necessarie per l’iscrizione degli organismi ADR e la tenuta dell’elenco stesso. Una volta pubblicata la delibera, gli organismi ADR interessati potranno presentare domanda. Contiamo, in questo modo, di riuscire a comunicare un primo elenco di organismi entro il 9 gennaio prossimo, termine fissato dal decreto per la comunicazione alla Commissione europea degli elenchi. L’Agcom fisserà anche con proprie linee guida i requisiti di formazione per il personale degli organismi ADR incaricati della risoluzione delle controversie, al fine di garantire un livello di conoscenza adeguato nelle materi di competenza dell’Autorità. La delibera individua come criterio transitorio la frequenza di corsi di durata di almeno 10 ore in materia di tutela degli utenti e qualità dei servizi di comunicazioni elettroniche e postali.
Key4biz. Come si concilierà concretamente questa iniziativa con l’attività istituzionale di Agcom e dei Corecom?
Antonio Nicita. E’ bene chiarire che per le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione il sistema resterà quello delineato dalla delibera n. 173/07/CONS, e lo stesso resta affidato ai Corecom, o in alternativa alle procedure paritetiche o alle Camere di commercio. Pertanto, gli organismi ADR iscritti nell’elenco istituito dall’Agcom andranno ad affiancarsi a quelli deputati allo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ma solo per le materie per le quali la conciliazione non è obbligatoria o per il settore postale. Gli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, quindi, vedranno ulteriormente aumentate le possibilità di tutela effettiva dei propri diritti, con un allargamento della tipologia di controversie per le quali sarà possibile il ricorso a procedure non giurisdizionali di risoluzione dei conflitti.