L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha adottato, con la Determinazione n.117/2022[1], le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.
Sarebbe una notizia da salutare solo con un plauso, se non fosse che la pubblicazione delle Linee guida risulta essere stata effettuata in modo anomalo.
AgID: linee Guida dell’ultimo momento
Eh sì, perché purtroppo, rammentando forse all’ultimo di dover emanare le Linee guida previste dall’art. 11 della Legge n. 4/2004[2], ai sensi dell’art. 71 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) anche per i soggetti erogatori privati[3], AgID ha pubblicato la Determinazione n. 117/2022 (datata 26 aprile u.s.) solo il 2 maggio scorso, facendo sì che le Linee guida adottate con la citata Determinazione entrassero in vigore il 3 maggio, a fronte dell’obbligo di adeguarsi alle relative disposizioni già in precedenza previsto entro il 28 giugno 2022, come sancito espressamente dall’art. 4, comma 2-bis, della Legge n. 4/2004.
In effetti, il D.L. n. 76/2020 aveva esteso a questi soggetti con fatturato superiore a 500 milioni di euro l’applicazione della disciplina in materia di accessibilità, già prevista per PA, esercenti di pubblico servizio, municipalizzate, organismi di diritto pubblico e altri soggetti equiparati dalla Legge 4/2004. In particolare, la scadenza del 28 giugno per i soggetti erogatori privati, di cui al comma 3-bis dell’art. 4 della Legge n. 4/2004, è stata introdotta per l’attuazione del PNRR[4].
L’anomala pubblicazione delle nuove Linee guida, tuttavia, si manifesta sotto un duplice profilo.
Perché si tratta di una “missione impossibile”
Dal punto di vista dei soggetti privati obbligati, risulta chiaro come sia eccessivamente oneroso conoscere i dettagli degli obblighi e le modalità operative per assolvere gli adempimenti che sono stati previsti dalle Linee guida a meno di due mesi dalla scadenza fissata per questi ultimi. In effetti, la pubblicazione delle Linee guida è stata effettuata talmente a ridosso della scadenza prevista che, per i soggetti erogatori privati tenuti a conformarvisi, risulta praticamente impossibile rispettarla. La criticità appare ancora più evidente se si considera che, in caso di inottemperanza alla diffida[5] di AgID e al mancato adempimento degli obblighi in materia di accessibilità, AgiD può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo fino al 5 % del fatturato: non proprio una bonaria reprimenda, dunque.
Altre criticità e carenze da non tralasciare
Inoltre, occorre considerare che sono facilmente prevedibili le criticità derivanti dalla mancanza di una disciplina transitoria non solo per i soggetti privati destinatari degli obblighi, ma anche per le PA e le stazioni appaltanti che nei bandi predisposti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e pubblicati dal 3 maggio in poi dovranno prevedere (o aver previsto) il rispetto di tali adempimenti fra i requisiti inseriti nei capitolati tecnici, pena il possibile annullamento della procedura.
Sotto diverso profilo, poi, la pubblicazione delle Linee guida in commento risulta anomala, poiché sembra risultare carente sotto l’aspetto procedurale, avendo riguardo sia dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) sia dell’art. 11 della Legge n. 4/2004.
In effetti, non risulta che siano stati espletati gli adempimenti relativi né al previo coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti web e applicazioni mobile, e la Conferenza unificata, come espressamente prescritto dall’art. 11 della Legge n. 4/2004, né gli adempimenti stabiliti dall’art. 71 del CAD, ai sensi del quale sono state emanate le Linee guida in commento, in quanto non risulta esserci stata la previa consultazione pubblica, da svolgersi entro il termine di trenta giorni, non risultano essere state sentite né le amministrazioni competenti né il Garante per la protezione dei dati personali.
Effetto della pubblicazione anomala delle Linee guida di AgID
Se da un alto, dunque, l’effetto della pubblicazione anomala di tali Linee guida può tradursi “solo” nell’obbligo di conformarsi frettolosamente agli adempimenti previsti a carico dei soggetti privati obbligati (poiché è improbabile che questi ultimi potranno beneficiare di una proroga, come accaduto in altri casi per gli obblighi previsti in altre Linee guida emanate da AgID), dall’altro non si può sottacere il gravissimo vizio procedurale che sembrerebbe aver portato all’emanazione della Determinazione di adozione di queste Linee guida, le quali – come ricordato dalla stessa AgID al paragrafo 1.10 delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – costituiscono un atto di regolamentazione della pubblica amministrazione, con i conseguenti profili che ne derivano sotto il profilo amministrativistico.
[1] Determinazione dell’Agenzia per l’Italia digitale n. 117/2022 del 26 aprile 2022 – Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori di cui all’art. 3 comma 1-bis della Legge n. 4/2004.
[2] Recante “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”.
[3] I soggetti erogatori diversi da quelli ricompresi al comma 1 dell’art. 3 della stessa Legge n. 4/2004, come previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 3.
[4] Come previsto dalla Direttiva 2019/882/UE, a partire da giugno 2025 gli obblighi in tema di accessibilità dovranno essere rispettati da tutti gli operatori economici.
[5] Diffida che, ai sensi del Regolamento sulla Vigilanza sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili da parte di soggetti erogatori art. 3 comma 1-bis, emanato con la medesima Determinazione n. 117/2002 da AgID è regolata dall’art. 14 dello stesso documento, non dall’art. 13, come erroneamente indicato all’art. 8 del Regolamento.