COMUNICATO STAMPA
Il Tar Emilia Romagna con la sentenza N. 54 dello scorso 6 febbraio 2003 ha annullato le delibere del Comune di Salsomaggiore Terme che intendeva procedere all”esproprio, ai danni di una società privata, di un terreno per consentire l”installazione di impianti di radiodiffusione a favore di una compagnia di telecomunicazioni.
Il comune, secondo il Tar dell”Emilia Romagna può agire in tal senso esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche e non per le opere di pubblica utilità per le quali occorre una disposizione di legge che autorizzi l”esproprio.
L”Ente non ha il potere di realizzare o divenire proprietario delle aree da concedere agli enti gestori di telefonia mobile. Potere che non è nemmeno attribuibile agli stessi enti territoriali della Regione Emilia Romagna in ordine alla tutela dell”ambiente per quanto concerne l”elettrosmog.
Il comune inoltre, in merito alla tutela della salute dei cittadini, per la salvaguardia dell”ambiente e la tutela del territorio dovrà esercitare in modo appropriato le importanti funzioni di “mera” “pianificazione territoriale e urbanistica” e di “coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori”. I comuni infatti non possono intervenire direttamente per divenire proprietari delle aree in quanto il compito di realizzare, nel quadro normativo vigente, le strutture impiantistiche per l”esercizio della telefonia mobile spetta ai gestori autorizzati dalla speciale disposizione di settore.