COMUNICATO STAMPA
I Comuni possono pubblicare online i curricula dei partecipanti al bando pubblico indetto per la nomina a rappresentanti comunali nei consigli di amministrazione delle società municipalizzate. Occorre però che la divulgazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento o sia stato acquisito il consenso degli interessati.
È quanto ha ribadito l’Ufficio del Garante della privacy rispondendo ad una specifica richiesta del Comune di Milano relativa all’intenzione di pubblicare sul suo sito web tutti i curricula dei candidati ammessi alla procedura di valutazione per ricoprire incarichi di rappresentante comunale negli enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate.
La disciplina sulla protezione dei dati personali – ha sottolineato l’Autorità – “non rappresenta un ostacolo alla trasparenza dell’attività amministrativa, specie nel caso in cui questa riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte dei soggetti pubblici“. E’ necessario però rispettate alcune garanzie poste a tutela dei cittadini.
La pubblicazione di dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche sui propri siti istituzionali è consentita, infatti,quando questa operazione trovi fondamento in una norma di legge o di regolamento, oppure sia prevista nel “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre. La divulgazione da parte del Comune di Milano potrà avvenire dunque attraverso una modifica del regolamento che disciplina il conferimento degli incarichi, così come prospettato dalla stessa amministrazione comunale, o adottando il ricordato Programma triennale.
In mancanza di questi presupposti è sempre possibile per il Comune chiedere agli interessati il consenso alla divulgazione online dei propri dati personali contenuti nei curricula, dati che dovranno comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che si vogliono perseguire. In quest’ultimo caso, l’informativa da sottoporre ai candidati dovrà specificare che il consenso è facoltativo e che l’eventuale scelta di non far pubblicare i propri dati personali online non avrà conseguenze ai fini della procedura.